ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

 

 Consiglio Accademico                                 

 

bozza del

REGOLAMENTO DIDATTICO

dell’ACCADEMIA di BELLE ARTI di ROMA

approvato dal Consiglio Accademico il 26. VI . 2008

 

 

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato “Regolamento”- previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dal TITOLO 3, Articolo 14. (Strutture didattiche e di ricerca dell’Accademia) dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti Roma di seguito denominata Accademia:

      a) disciplina l’ordinamento degli studi dei corsi svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici;

      b) definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall’Accademia;

      c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia;

      d) disciplina la carriera accademica degli studenti .

2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente e nel rispetto del CCNL.

 

Art. 2 Corsi di studio

1. L’Accademia organizza, i seguenti corsi:

      a) corso di diploma accademico di primo livello;

      b) corso di diploma accademico di secondo livello sperimentale;

      c) corso di diploma accademico di specializzazione;

      d) corso di diploma accademico di formazione alla ricerca;

      e) corso di diploma di perfezionamento o master;

      f) corso di diploma quadriennale ex-ordinamentale (in via transitoria, ad esaurimento);

     g) corso di diploma biennale abilitante di secondo livello (CO.B.A.).

2. L’Accademia può organizzare altresì, ai sensi dell’art. 4 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:

      a) corsi per la formazione permanente e ricorrente e per la formazione degli adulti, tra i quali la Scuola Libera del Nudo;

      b) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;

      c) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

3. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.

4. I corsi e le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituiti, attivati e gestiti secondo procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. I corsi e le iniziative didattiche di cui al commi 1, 2 e 3 sono organizzati e gestiti dalle seguenti strutture didattiche di coordinamento di cui all’art. 5 del DPR 212/2005 tabella A,


 

                  Dipartimenti                                Scuole

Arti Visive

Pittura - Scultura - Grafica - Decorazione

Progettazione e Arti Applicate

Scenografia Restauro Progettazione artistica per l’impresa

Nuove tecnologie dell'arte

Comunicazione e Didattica dell'Arte

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo Didattica dell'arte

 

6. I corsi e le iniziative didattiche sono istituiti e attivati - in sede di prima applicazione - su      proposta del Direttore o di uno o più componenti del Consiglio Accademico, anche su richiesta articolata di singoli docenti;

7. I corsi e le iniziative didattiche sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio Accademico; esse sono altresì deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

8. I corsi e le iniziative didattiche sono proposti - a regime - dalle strutture intermedie di coordinamento e sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio Accademico; essi sono altresì deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

 

Art. 3 - Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base delle esigenze formative e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento dei singoli corsi. Le lezioni saranno articolate in modo da corrispondere differenziatamene alla applicazione dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e didattico-laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.

4. Ad ogni CFA corrispondono di norma 25 ore di lavoro per studente.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per ogni anno accademico.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005.

7. Di norma, rispetto all’impegno complessivo dello studente per ciascun credito, viene assegnato:

      a) alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti (7,5);

      b) alle attività teorico-laboratoriali il 50% delle ore corrispondenti (12,5);

      c) alle attività di laboratorio il 100% delle ore corrispondenti (25).

Fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal DPR 212/2005.                            


 

Art. 4 - Ordinamenti Didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

      a) il dipartimento di appartenenza;

      b) la scuola di appartenenza;

      c) la denominazione del corso di studio;

      d) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio

      e) gli indirizzi in cui è eventualmente articolato il corso;

      f) le modalità di presentazione dei piani di studio individuali;

      g) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo art….

      h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

       i) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;

       j) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico e ai corsi di specializzazione, anche ai fini della determinazione di eventuali debiti formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole.

3. I corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale.

4. I corsi abilitanti finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003, dai relativi decreti delega e con apposito Regolamento Didattico.

 

Art. 5 - Regolamenti Didattici dei corsi di studio

1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca, i master o corsi di perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo.

3. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di studio è proposto, in fase di prima attuazione, dal Direttore, sentito il parere del Collegio dei Docenti, sentita la Consulta degli Studenti, ed è approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, lett. a) dello Statuto.

4. Il Regolamento Didattico del corso di studio può essere successivamente modificato su proposta dell’organo collegiale della struttura didattica di coordinamento competente dal momento successivo all’insediamento delle strutture intermedie di coordinamento previste dall’art…….

5. L’approvazione avviene da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, per quanto di competenza.

6. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

7. l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

      a) il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;

      b) il numero dei crediti formativi assegnati;

      c) l’eventuale articolazione in moduli;

      d) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

      e) la tipologia delle forme didattiche;

      f) la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;


      g) la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli studenti;

      h) le regole sugli obblighi della frequenza.

 

Art. 6 - Strutture didattiche

1. Le struttura didattiche di coordinamento di cui si avvale l’Accademia sono le seguenti:

      a) I Corsi di diploma di I e II livello;

      b) Le Scuole;

      c) I Dipartimenti;

      d) I Corsi di specializzazione;

      e) I Corsi di perfezionamento o Master;

      f) I Corsi di formazione alla ricerca;

      g) I Corsi di formazione permanente e ricorrente (Scuola Libera del Nudo).

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.


 

Titolo II - CORSI DI DIPLOMA DI I° LIVELLO

Art.7 - Corsi di diploma di I°livello

1. I Corsi di diploma di I livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo altresì l’accesso a studi di II livello.

2. Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I livello è di norma di durata triennale.

Art. 7/1a - Ammissione al Corso di diploma di I° livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.

4. Il regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici debiti formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.

6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un’adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 7/2a Conseguimento del diploma

1. Per conseguire il diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di 3 docenti, di:

      a) una congrua produzione di carattere laboratoriale, coordinata nell’ambito della disciplina artistica d’indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;

      b) un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve (da 30 a 50 cartelle, 1800 battute a cartella) di carattere teorico predisposto in forma scritta o scritto-grafica sotto la guida di un docente relatore.

Art. 7/3a - Istituzione e attivazione

1. Un corso di diploma di I livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene deliberata dal Consiglio Accademico sentito il Nucleo di Valutazione, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

2. Un corso di diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

      a) la denominazione;

      b) gli obiettivi formativi specifici;

      c) l’eventuale profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;                  


      d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

      e) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

      f) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Art. 7/4a - Valutazione

1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma secondo criteri e modalità stabiliti dal Nucleo di Valutazione.

Art. 7/5a - Organi del Corso di Diploma di I livello

1. Il coordinamento delle attività didattiche e formative del corso di diploma di I livello è affidato al Consiglio di corso di diploma avente il compito di:

      a) coordinare i programmi e lo svolgimento dei singoli insegnamenti;

      b) formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;

      c) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;

      d) proporre iniziative di carattere culturale artistico e scientifico;

      e) proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del corso.

2. Il Consiglio di corso è costituito:

      a) dai professori di I e II fascia che ricoprono uno o più insegnamenti del corso e dai docenti a contratto nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta degli Studenti. I professori che costituiscono il Consiglio di Corso sono docenti che hanno espresso la propria opzione per quel corso di diploma ai fini della elezione degli organi di coordinamento e per l’assunzione di delibere formali.

      b) dal Coordinatore del corso, eletto tra i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile.


 

Titolo III - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II° LIVELLO

Art. 7/1b Corso di Diploma accademico di II° livello

1. I Corsi di diploma accademico di II livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze culturali disciplinari specifiche per l’esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. La durata normale di un corso di Diploma accademico di II° livello è di 2 anni, per un totale di 120 CFA

Art. 7/2b Ammissione al Corso di diploma accademico di II° livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di II livello occorre essere in possesso del diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal relativo ordinamento didattico. Possono essere ammessi anche coloro che abbiano conseguito un diploma del corso quadriennale del vecchio ordinamento o laurea magistrale con il riconoscimento dei CFA previsto dalle norme.

2. Per i corsi di diploma accademico per i quali l’Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dall’Ordinamento didattico e recepita nel Manifesto degli studi.

3. Per i corsi di diploma accademico per i quali non sia previsto alcun numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dall’Ordinamento didattico e recepita nel Manifesto degli studi.

4. Per l’ammissione al Corso di diploma accademico, lo studente deve dimostrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione. (vedi anche norme transitorie TITOLO XI)

5. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l’indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità.

6. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di diploma accademico, lo studente può essere ammesso “con riserva” anche se consegue il titolo di I livello nell’ultima sessione dell’anno accademico precedente, purché al momento dell’iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove ciò non accada l’iscrizione al corso accademico decade.

Art. 7/3b Conseguimento del diploma accademico

1. Per conseguire il diploma accademico di II livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dal regolamento del Corsi di diploma accademico e recepito nel Manifesto degli studi.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di un progetto artistico originale, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un saggio scritto di 50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso.

Art. 7/4b Istituzione e attivazione

1. Un corso di diploma accademico di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.                                                                                   


2. Un corso di diploma accademico istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisito il parere del CNAM, è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Un corso di diploma accademico viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

      a) la denominazione;

      b) gli obiettivi formativi specifici;

      c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;

      d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

      e) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

      f) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione, i corsi di diploma accademico sono attivati in via sperimentale, su proposta degli organi di gestione dell’Accademia previa approvazione degli organi ministeriali.

Art. 7/5b Valutazione

1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma accademico secondo criteri e modalità stabiliti dal Nucleo di Valutazione.

Art. 7/6b Organi del Corso di Diploma accademico di II° livello

1. Il coordinamento delle attività didattiche e formative del corso di diploma accademico di II livello è affidato al Consiglio di corso di diploma avente il compito di:

      f) coordinare i programmi e lo svolgimento dei singoli insegnamenti;

      g) formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;

      h) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;

      i) proporre iniziative di carattere culturale artistico e scientifico;

      j) proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del corso.

2. Il Consiglio di corso è costituito:

      a) dai professori di I e II fascia che ricoprono uno o più insegnamenti del corso e dai docenti a contratto nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta degli Studenti. I professori che costituiscono il Consiglio di Corso sono docenti che hanno espresso la propria opzione per quel corso di diploma ai fini della elezione degli organi di coordinamento e per l’assunzione di delibere formali.

      b) dal Coordinatore del corso, eletto tra i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile.


 

Titolo IV- STRUTTURA DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 7/1c Le Scuole

1. 1.Le Scuole hanno funzione di coordinamento e garanzia di svolgimento ottimale dei corsi di diploma di I e II livello, nonché dei master ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola.

2. Il Consiglio di Scuola è costituito:

      a) dai professori di I e II fascia che ricoprono uno o più insegnamenti nell’ambito della scuola e dai docenti a contratto nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti a un corso della scuola designata dalla Consulta degli Studenti. I professori che costituiscono il Consiglio di Scuola sono docenti che hanno espresso la propria opzione per un corso di diploma della Scuola ai fini della elezione degli organi di coordinamento e per l’assunzione di delibere formali.

      b) dal Coordinatore della scuola, eletto tra i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile.

 

Art. 8 - I Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura di coordinamento della ricerca artistica e scientifica che aggrega le scuole secondo lo schema previsto dal DPR 212/05 e in cui confluiscono professori dell’Accademia in servizio di ruolo e con incarico contrattuale a tempo indeterminato o determinato.

2. È possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

3. Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sono attivati i seguenti dipartimenti: Arti visive, Progettazione e Arti applicate, Comunicazione e didattica dell’arte

4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:

      a) Coordina l’attività didattica e di ricerca nell’ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;

      b) Concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;

      c) Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle scuole di appartenenza;

      d) Propone l’istituzione di corsi di specializzazione e di corsi di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento coordinandone le relative attività e strutture didattiche;

      e) Esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di I e II fascia;

      f) Avanza agli organi di gestione dell’Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale ATA per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca;

      g) Coordina tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.

5. Il dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

6. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il dipartimento nel quale intende svolgere l’attività di ricerca. La mancata opzione del dipartimento di appartenenza da parte del docente, comporta l’assegnazione d’ufficio da parte del Consiglio Accademico. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di appartenenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente.


7. Sono organi del dipartimento:

      a) Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il dipartimento e coordina il Consiglio di dipartimento. Viene eletto fra i professori di ruolo di I o II fascia afferenti al dipartimento medesimo ed è nominato con decreto del Direttore dell’Accademia. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Coordinatore di dipartimento può designare, fra i componenti del Consiglio, un vice-coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

      b) Il Consiglio di dipartimento, è l’organo di coordinamento dell’attività di ricerca, è formato da tutti i professori di I e II fascia coordinatori dei Corsi di Diploma e delle Scuole afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti che partecipano con voto deliberante solo per quanto attiene l’attività didattica.

8. Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l’altro, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla di ricerca afferenti al dipartimento. Il regolamento di dipartimento è parte integrante del regolamento generale dell’Accademia.


 

Titolo V - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art 8/1° - Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/05.

2. La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di dipartimento;

3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione è proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 8/2° - Ammissione

1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dal Consiglio Accademico su proposta della rispettiva struttura dipartimentale.

3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di specializzazione, il Consiglio Accademico può prevedere l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di richiesto, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.

4. 4.L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

5. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da 3 docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell’Accademia.

6. 6.La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

Art. 8/3a  -Conseguimento del Diploma di specializzazione

1. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 120 CFA, fatte salve diverse disposizioni ministeriali

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di un progetto artistico originale, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un saggio scritto di 50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso di Diploma di specializzazione e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 8/4° - Istituzione e attivazione del corso di specializzazione

1. Un corso di specializzazione è approvato, su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, letta la relazione del Nucleo di valutazione, previa approvazione ministeriale e viene istituito con decreto direttoriale.

2. Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

      a) la denominazione;

      b) gli obiettivi formativi specifici;


      c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;

      d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

      e) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

      f) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Art. 8/5a  - Valutazione

1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma di specializzazione secondo criteri e modalità stabiliti dal Nucleo di Valutazione.

Art. 8/6a  -  Specializzandi

1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di tirocinio, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come proposto dal Consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

Art. 8/7a Strutture didattiche del corso di specializzazione

1. 1-Sono organi del corso di specializzazione, presso il Dipartimento competente il Coordinatore del corso e il Consiglio di corso

2. 2- Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del corso, è eletto dal Consiglio del corso fra i docenti di I fascia o fra quelli di II fascia, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di corso e lo coordina; presenta annualmente al Consiglio di corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.

3. 3- Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti di ruolo o a contratto cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso per il quale abbiano espresso la propria opzione ai fini della elezione degli organi di coordinamento e della assunzione delle delibere formali. Il Consiglio prevede inoltre la rappresentanza di 1 specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.

4. 4 – Il Consiglio di corso di specializzazione:

      a) coordina le attività d’insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale;

      b) designa annualmente i tutori ai quali è affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo, che vengono nominati dal Consiglio Accademico;

      c) propone all’inizio di ogni anno, la ripartizione delle attività e dei compiti dei docenti, deliberata dal Consiglio Accademico;

      d) elegge il Coordinatore del corso;

      e) avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso

      f) propone al Consiglio Accademico e al C.d’A., l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento

      g) approva i piani di studio e le attività professionalizzanti degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico

      h) propone i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali al Direttore dell’Accademia.

      i) riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.


 

Titolo VI - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA E MASTER ACCADEMICI

Art. 8/1b - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA - Ammissione

1. 1.I corsi di formazione alla ricerca artistica sono corsi di studio per la formazione di esperti nell’ambito di un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l’obiettivo di fornire competenze necessarie per la programmazione e le realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.

2. I corsi di formazione alla ricerca artistica si svolgono presso le strutture dell’Accademia o presso strutture consorziate o convenzionate.

3. I corsi di formazione alla ricerca artistica rilasciano titolo di dottorato di ricerca artistica.

4. L’ammissione ai corsi di formazione alla ricerca artistica richiede il possesso del diploma accademico specialistico di II livello, o del diploma accademico del previgente ordinamento quadriennale con attribuzione di eventuali debiti formativi.

5. Ai corsi di formazione alla ricerca artistica, di durata biennale, si accede mediante concorsi pubblici banditi annualmente dall’Accademia.

6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai corsi di formazione alla ricerca artistica possono godere di borsa di studio.

7. Il corso di formazione alla ricerca artistica ha durata biennale, per un totale complessivo di 120 CFA in aggiunta a quelli precedentemente acquisiti dallo studente.

8. Le strutture dipartimentali di competenza propongono annualmente al Consiglio Accademico, con delibera motivata, l’istituzione di corsi di formazione alla ricerca. Ogni proposta deve contenere:

      a) il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MUR;

      b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi; formativi, attività didattiche e relativi calendari;

      c) requisiti di partecipazione al corso;

      d) le strutture utilizzabili;

      e) il piano di fattibilità finanziaria;

      f) le risorse economiche disponibili;

      g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;

     h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;

      i) la composizione dei Consigli di corso di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 4 docenti di I fascia;

      j) l’indicazione del coordinatore del corso di formazione individuato tra i docenti di I fascia.

Art. 8/2b - Conseguimento del Diploma di Corso di Formazione alla ricerca artistica

1. Per conseguire il diploma di Corso di Formazione alla Ricerca Artistica lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di un progetto di ricerca artistica originale, di particolare valore, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un saggio scritto di almeno150 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione da tutti i docenti del corso e nominata dal Direttore. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso.


Art. 8/3b - Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. I Corsi di formazione alla ricerca artistica saranno valutati dal Nucleo di valutazione con criteri e metodi autonomi.

Art. 8/4b  - Organi dei Corsi di formazione alla ricerca artistica

1. Sono organi del Corso di formazione alla ricerca artistica:

      a) Il Coordinatore del corso di formazione, scelto tra i docenti di ruolo di I fascia, avente il compito di:

1. coordinare l’attività didattica degli studenti;

2. convocare il Consiglio di corso e coordinarlo;

3. comunicare al Consiglio Accademico e al Direttore dell’Accademia le proposte del Consiglio di corso;

4. autorizzare gli studenti a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell’attività programmata;

5. redigere la relazione finale sull’andamento del corso di formazione a conclusione del corso;

6. attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del corso;

      b) Il Consiglio di corso è formato da tutti i docenti che operano sul corso medesimo di cui almeno 4 di I fascia e da un rappresentante degli studenti. Ha il compito di:

1. definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;

2. organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;

3. designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio;

4. relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone la maturazione nell’ambito artistico, scientifico e metodologico;

5. proporre collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca;

6. proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio;

7. approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l’ammissione agli anni successivi;

8. deliberare eventuali esclusioni dal proseguimento del corso;

9. designare eventuali tutor scelti fra ricercatori di Enti pubblici o privati convenzionati con l’Accademia per la realizzazione del corso di formazione in possesso di particolari requisiti di qualificazione artistica e/o scientifica. I predetti tutor partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di corso.


 

Art. 9 – Corsi di Master Accademico

1. Corso di Master Accademico è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell’art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un’annualità e al conseguimento di almeno 60 CFA.

2. L’Accademia può attivare master di I livello destinati a studenti in possesso di i diploma di I livello, e Master di II livello destinati a studenti in possesso di diploma di II livello o di diploma quadriennale del vecchio ordinamento.

3. Possono iscriversi ai master studenti in possesso di laurea o laurea magistrale ritenuta idonea dagli organi di coordinamento del master con compensazione di eventuali debiti e riconoscimento di eventuali crediti.

Art. 9/1a  - Attivazione del Master Accademico

1. Un corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.

2. Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

      a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;

      b) il profilo professionale alla cui formazione il master è finalizzato;

      c) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;

      d) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;

      e) il piano di fattibilità del Master.

3. L’attivazione del master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:

      a) l’ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;

      b) la durata e il periodo di svolgimento del master;

      c) il numero massimo di partecipanti;

      d) le modalità di accesso dei partecipanti;

      e) l’ammontare delle quote di iscrizione;

      f) la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella dell’Accademia;

      g) il nome del docente Coordinatore.

4. La ripetizione del master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.

5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di master sono attivati in via sperimentale, su proposta del Consiglio Accademico previa approvazione degli organi ministeriali.

Art. 9/2a  - Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali

2. La prova finale del Master Accademico, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico - culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dal Consiglio Accademico, sotto forma di un progetto di produzione artistica originale consistente in un elaborato artistico e in un e saggio scritto o scritto-grafico. Il progetto, sotto la cura di 2 diversi relatori, dovrà dimostrare l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e verrà discusso pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti proposti dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.


3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso proposto dal Consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 9/3a  - Organi del master

1. Il corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

2. Il Coordinatore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti

3. Il Consiglio del Master, composto dai docenti del Master i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell’ambito del corso funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Art. 9/4° - Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.


 

Titolo VII – CORSI QUADRIENNALI EX ORDINAMENTALI

1. I Corsi Quadriennali ex ordinamentali sono mantenuti fino al loro esaurimento.

2. I Corsi mantengono il precedente regolamento.

3. A partire dall’Anno Accademico 2008-9 non sarà più consentita l’iscrizione ai Corsi.

 

Titolo VIII  - CORSI BIENNALI ABILITANTI DI II LIVELLO

1. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono istituiti con decreto ministeriale e seguono la normativa e i regolamenti dettati dai vigenti ordinamenti.

2. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono coordinati da un Docente responsabile e da un coordinamento didattico composto da docenti del corso nominati dal Consiglio Accademico con Decreto Direttoriale.

3. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono regolamentati da un regolamento didattico che integra il presente regolamento.


 

Titolo IX - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 10 - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente

1. Il corso di formazione permanente e ricorrente ha l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. Nell’ambito della formazione permanente e ricorrente si inserisce l’attività didattica della Scuola Libera del Nudo di cui all’Art 21 7a del presente regolamento.

2. Il corso di Il corso di formazione permanente e ricorrente si caratterizza per una durata massima di un’annualità, per un numero max. di 60 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.

3. Per l’ammissione al Il corso di formazione permanente e ricorrente non è previsto il possesso di Diplomi o Lauree specifici, tuttavia questi titoli costituiscono titoli prioritari di accesso.

4. L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove attitudinali selettive di ammissione o di verifica.

Art. 10/1° -  Progettazione del corso di formazione permanente e ricorrente

1. Un corso di Il corso di formazione permanente e ricorrente viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:

     a) denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;

     b) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;

     c) le dimensioni della potenziale domanda;

     d) le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;

     e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;

      f) il piano di fattibilità.

Art. 10/2a  - Attivazione del corso di formazione permanente e ricorrente

1. Il corso di formazione permanente e ricorrente viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale.

2. Il decreto di attivazione deve indicare:

       a) l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA;

      b) durata del corso e numero massimo di partecipanti;

      c) modalità di selezione dei partecipanti;

      d) ammontare delle quote d’iscrizione;

      e) sede e periodo di svolgimento del corso;

      f) nominativo del docente Responsabile e composizione del Consiglio di corso.

Art. 10/3° - Organi del corso di formazione permanente e ricorrente

1. Il corso di formazione permanente e ricorrente è organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:

      a) Il Coordinatore designato dal Consiglio Accademico tra i docenti aventi diritto alla docenza, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

      b) Il Consiglio di corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica nel corso esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e laboratoriali.

2. Svolgono insegnamento sul corso di formazione permanente e ricorrente i professori di ruolo di I e II fascia, i docenti a contratto, ad esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle discipline del corso

Art.10/4° - Finanziamento


1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso di formazione permanente e ricorrente si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

Art. 10/5a Attestato di frequenza

1. A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e del professore Coordinatore del corso.

2. La carriera accademica degli iscritti ai corsi di formazione permanente e ricorrente è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di diploma di I e di II livello.

 

Titolo X - ULTERIORI STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 11 - Ulteriori strutture didattiche

1. L’Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre istituzioni dell’AFAM e con istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell’AFAM, apposite strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti.

2. La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

3. Nella regolamentazione vengono dettati:

      a) i soggetti istituzionali che partecipano all’attivazione del Politecnico o Polo delle Arti;

      b) la denominazione dei percorsi formativi che costituiscono il Politecnico o Polo delle Arti;

      c) gli obiettivi formativi specifici;

      d) i profili professionali alla cui formazione il Politecnico o Polo delle Arti è finalizzato e i relativi sbocchi professionali;

      e) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;

      f) le competenze della docenza necessarie e quelle disponibili;

      g) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;

      h) l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

4. Per regolamentare il Politecnico o Polo delle Arti sarà costituita una “commissione di studio” mista formata da rappresentanti delle istituzioni partecipanti, in numero paritetico, avente l’obiettivo di formulare il progetto culturale, didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico o Polo delle Arti. I rappresentanti dell’Accademia sono designati dal Consiglio Accademico.


 

Titolo XI - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 12 - Corsi di orientamento

1. L’Accademia di Belle Arti di Roma, d’intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.

2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell’Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.

3. L’Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento per i propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile per l’iscrizione a corsi post-diploma o per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 12/1a - Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, su delibera del Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.

2. Dette attività sono emanate con decreto direttoriale.

 

Art. 13  - Attività formative autogestite dagli studenti

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite il Consiglio Accademico (e per quanto di competenza il Consiglio dAmministrazione):

      a) autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza.

      b) concede contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.

2. All’inizio di ogni anno accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell’Accademia.

4. Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute

5. Non è consentito lo svolgimento, all’interno dei locali dell’Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

Art. 13/1° - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali


1. L’Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto terzi”, attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che preveda:

      a) durata del corso o dello stage;

      b) numero minimo e massimo di partecipanti;

      c) quote di iscrizione;

      d) sede e periodo di svolgimento;

      e) coordinatore.

4. Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista “attività conto terzi”.

Art. 13/3a  - Attività di tirocinio post-diploma

1. L’Accademia di Belle Arti di Roma può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

2. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

      a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;

      b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;

      c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;

      d) rilascio dell’attestato di partecipazione;

      e) eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 13/4a  - Corsi e attività di perfezionamento all’estero

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Belle Arti di Roma sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative derivanti da convenzioni o da normative ministeriali recepite formalmente.


 

Titolo XII - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica

Art .14  - Programmazione didattica

1. Il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all’approvazione del Manifesto degli studi dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

      a) Integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;

      b) piano di copertura degli insegnamenti;

      c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;

      d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;

      e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.

Art. 14/1a  - Incompatibilità

1. 1.L’incarico di Direttore dell’Accademia è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche.

2. 2.L’incarico di responsabile o coordinatore di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche

3. L’incarico di responsabile o coordinatore delle strutture didattiche a qualunque livello, così come i docenti componenti il Consiglio Accademico e la componente docente in Consiglio di Amministrazione, sono incompatibili con le figure di componente della RSU o delle rappresentanze sindacali.

Art .14/2° - Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA così come previsto dal presente regolamento, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art .14/3° Piano di copertura degli insegnamenti

1. Visto il CCNL vigente, il piano di copertura degli insegnamenti definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’a.a. di riferimento.

2. Sulla base del piano, il Direttore definisce il bando annuale per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni.

3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art.14/4° - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari


1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da    destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.

2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica.

3. Il piano, proposto e raccordato dal servizio Tutorato e orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell’inizio di ciascun periodo didattico

Art .14/5a  - Manifesto annuale degli studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

       a) il piano annuale di ciascun corso di studio;

       b) le modalità di accesso degli studenti;

       c) le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;

       d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;

       e) i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;

        f) l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.

3. Il Manifesto annuale degli studi è pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni a.a.

Art .14/6a Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la liberta di docenza, le attività didattiche sono coordinate per quanto riguarda i programmi d’insegnamento, l’organizzazione dei percorsi formativi, l’utilizzazione delle risorse, la distribuzione temporale delle attività da parte degli organi di gestione e indirizzo dell’Accademia.

2. Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di studio è curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l’organo collegiale del corso è riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani di studio. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio dell’anno accademico per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.

3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima.

4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà invitare, a titolo consultivo, i coordinatori delle diverse strutture didattiche.

Art .14/7a Verifica dei risultati delle attività formative

1. L’Accademia di belle arti di Roma si pone l’obbiettivo di monitorare e controllare i percorsi di studio degli studenti al fine di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a   differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei


docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

2. I Consigli di corso di studio, attraverso i docenti coordinatori delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi, sulla base di parametri indicati dal Nucleo di Valutazione.

 

Capo 2 - Attribuzione compiti didattici

Art. 15  - Forme didattiche

1. Gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali eventualmente articolati in moduli, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 15/1° - Attività formative

1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.

2. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento.

Art. 15/2a - Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.

2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

5. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico

Art. 15/3a  - Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori di ruolo dell’AFAM e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in:

      a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;

      b) assistenza individuale agli studenti;

      c) accertamento del profitto degli studenti;

     d) attività di tutorato e di orientamento;


     e) assolvimento di compiti organizzativi interni;

     f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

2. Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti di ruolo dallo stato giuridico e dai CCNL vigenti.

3. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal Regolamento didattico di corso e comunque secondo quanto richiesto dalla natura e dall’estensione dell’insegnamento medesimo.

4. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al coordinatore della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili degli organi di gestione e indirizzo.

5. Ai fini:

      a) dell’inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d’appartenenza;

      b) dell’espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;

      c) dell’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;

     d) della determinazione dell’orario di servizio dei docenti;

      e)della libertà d’insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,

il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente;

6. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.

7. Secondo quanto sancito da specifico articolo del CCNL 16/2/2005, per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

8. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

9. La concessione dell’anno sabbatico previsto dal CCNL, e richiesto dai docenti - dietro specifica e pertinente motivazione formale di carattere artistico, o scientifico-culturale, con allegato progetto esplicativo - entro il mese di giugno di ogni a.a., è deliberata annualmente dal Consiglio Accademico in misura non superiore al 5% dell’intero corpo docente. A conclusione del periodo sabbatico il docente è tenuto a presentare dettagliata relazione conclusiva. Per quanto non espressamente previsto, fa fede quanto stabilito dall’articolo del CCNL in merito.

Art. 15/4a  - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:

      a) Titolarità;

      b) Affidamento;

      c) Utilizzazione;

      d) Supplenza interna;

      e) Supplenza esterna;

       f) Contratto;


2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico. Tutte le attribuzioni a vario titolo di insegnamenti sono regolate dal vigente CCNL e sono soggette alla valutazione e alle conseguenti delibere del Consiglio Accademico e per quanto riguarda la parte economica, alla valutazione e alle delibere del Consiglio d’Amministrazione.

3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell’insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l’insegnamento fa parte.

4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.

5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.

6. L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.

7. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti.

8. Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando viene attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale.

9. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

10. Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando viene attribuito a docente di altra Accademia a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di bando ufficiale in assenza di docenti aventi diritto per trasferimento.

11. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza esterna comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

12. Il supplente esterno è tenuto ad acquisire il nulla osta dall’Accademia di appartenenza.

13. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.

14. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

15. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera b), c), d) si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa dei titoli e degli anni di servizio definendo degli elenchi prioritari.


16. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere e) e f) si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.

17. Per la valutazione comparativa dei titoli sono costituite, con delibera del Consiglio Accademico, apposite Commissioni di valutazione, presiedute dal Direttore o suo delegato di I fascia, composte da 4 docenti di cui almeno un componente del Consiglio Accademico e uno di II fascia. Le Commissioni di valutazione dovranno essere formate - laddove possibile - da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento che dovrà essere coperto e da docenti di settori disciplinari affini o corrispondenti anche di altre accademie.

18. Di ogni valutazione sarà redatta sintetica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo: a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento; b) impianto didattico-metodologico; c) esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale; d) ricerche e attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

19. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12. dovranno indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le indicazioni metodologiche e i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuno di essi. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle OM vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne sarà fatto specifico riferimento nei bandi.

 

Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 16 - Accertamento della preparazione degli studenti

1. L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

      a) prove di ammissione ai corsi di studio;

      b) prove di accertamento della preparazione iniziale;

      c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;

     d) prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all’inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

6. L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell’a.a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 60 gg. prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d’esame si articolano in: estiva, autunnale, invernale e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche intermedie. Per ciascuna sessione è previsto un appello di ogni disciplina.


7. La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

8. L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

9. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività didattica.

10. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale

11. L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Al voto massimo di 30/30 può essere aggiunta, in casi di rilevata eccellente preparazione del candidato, la lode. La dicitura in questo caso sarà 30/30 e lode. La lode non comporta aumento di punteggio ai fini del computo della votazione media degli esami.

Art. 16/1° - Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

       a) essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;

      b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo

3. Lo studente può sostenere nel corso dell’a.a. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale approvato.

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.

5. Un esame finale di profitto in cui lo studente non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero nel caso in cui il candidato si ritiri prima della conclusione dell’esame risulterà “non approvato”. Gli esami sostenuti con esito negativo non sono verbalizzati. L’esame non approvato potrà essere ripetuto nell’appello immediatamente successivo.

Art. 16/2a Commissione degli esami di profitto

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L’eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della verbalizzazione.

4. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

 

Art. 17 - Ammissione ai corsi di studi


1. Per accedere ai corsi di studio dell’Accademia di Roma è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore quinquennale; in via transitoria e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’Accademia studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale: in tale caso l’Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il I anno di corso.

2. I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.

4. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per corso è deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

       a) disponibilità di professori di ruolo di I e II fascia;

       b) disponibilità di aule e laboratori;

       c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni;

       d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni;

       e) possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dal Consiglio Accademico. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.

6. Di norma a tutti i corsi di studio si accede attraverso una prova attitudinale. Il Consiglio Accademico può stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

7. I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

8. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.

9. Di norma a tutti i corsi di studio ad accesso libero si accede attraverso una prova attitudinale. Il Consiglio Accademico definisce e disciplina le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; e può stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

10. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal coordinatore della struttura didattica competente e approvata dal Consiglio Accademico. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l’ordinato svolgimento delle prove il Direttore costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l’identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.

11. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le


      modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il I anno accademico.

12. I risultati di ammissione sono pubblicati all’albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

Art. 17/1a Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formativi.

 

Art. 18 – Prova finale di diploma

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti nel dettaglio esecutivo dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.

2. Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

       a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo;

       b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo.

4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

       a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;

       b) aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;

       c) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei cfa

      d) essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi

5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima della data di discussione delle tesi.

6. La prova finale si svolge attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da un numero di docenti variabile, asseconda della tipologia d’esame (e indicato nel presente regolamento), di un progetto la cui parte scritta o crittografica deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa della firma del professore relatore.

7. La prova finale di diploma di primo livello finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di 3 docenti:

      a) una congrua produzione di carattere laboratoriale, coordinata nell’ambito della disciplina artistica d’indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;

      b) un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve (da 30 a 50 cartelle, 1800 battute a cartella) di carattere teorico predisposto in forma scritta o scritto-grafica sotto la guida di un docente relatore.


8. La prova finale di diploma specialistico di II livello consiste nella presentazione di:

      a) un progetto artistico originale, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da:

      b) un saggio scritto di 50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella).

      c) Il progetto deve essere svolto svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica. Il progetto dovrà essere discusso pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche di dettaglio della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso e approvato dal Consiglio Accademico..

9. La prova finale del corso di specializzazione consiste nella presentazione di:

     a) un progetto artistico originale, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da:

     b) un saggio scritto di 50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella).

      c) Il progetto deve essere svolto svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica. Il progetto dovrà essere discusso pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche di dettaglio della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso di specializzazione e approvato dal Consiglio Accademico.

10. La prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella presentazione di:

      a) un progetto di ricerca artistica originale, di particolare valore, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da:

     b) un saggio scritto di almeno150 cartelle (di 1.800 battute a cartella).

     c) Il progetto deve essere svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica. Il progetto dovrà essere discusso pubblicamente davanti ad una commissione composta da tutti i docenti del corso e nominata dal Direttore. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso e approvato dal Consiglio Accademico.

11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico - culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dal Consiglio Accademico, sotto forma di un progetto di produzione artistica originale consistente in un elaborato artistico e in un e saggio scritto o scritto-grafico. Il progetto, sotto la cura di 2 diversi relatori, dovrà dimostrare l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e verrà discusso pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti proposti dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso proposto dal Consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

12. Il relatore (o i relatori) della prova finale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi un professore di ruolo o supplente annuale o contrattista dell’Accademia.

13. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.


14. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico.

15. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;

16. Per la prova finale di diploma di I e II livello e per i master, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima delle prove finali di diploma. In tutti gli altri casi la tesi dovrà essere assegnata almeno 1 anno prima della sua discussione.

17. Per la prova finale di diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. In nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

18. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

19. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. In ogni caso il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici è assegnato per il 50% alla parte del progetto di carattere artistico-espressivo e per il 50% alla parte di progetto di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale è avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per la eventuale pubblicazione del progetto a cura della Direzione didattica.

20. Le commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da 3 o 5 docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno 1 o 3 di ruolo, e sono nominate dal Consiglio Accademico con delibera convertita in decreto dal Direttore dell’Accademia. Per ogni commissione sono nominati inoltre 2 docenti supplenti.

21. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o docente di I fascia da lui delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.

22. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un max. di 2 studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione al Consiglio Accademico. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

23. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello alla quale può presentarsi.

24. I verbali dell’esame finale di diploma, nei quali sono riportate sinteticamente le valutazioni dei professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.


 

Capo 4 - Qualità della didattica

Art. 19  - Attività di orientamento e tutorato

1. L’Accademia organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato.

Art. 19/1a  - Attività di orientamento

1. L’attività di orientamento si svolge in entrata in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente; e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio

2. L’attività di orientamento è svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio è realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico componente dello stesso Consiglio. Il piano è attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stage presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

     a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi;

     b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;

     c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica;

     d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a:

      a) proporre il piano orario degli insegnamenti e l’utilizzo degli spazi didattici che viene approvato dal Consiglio Accademico;

     b) redigere il manifesto degli studi che viene approvato dal Consiglio Accademico;

     c) predisporre la guida dello studente cartacea e on-line;

    d) curare la comunicazione dell’Accademia verso l’esterno.

7. Annualmente in Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

8. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.

9. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi

 

Capo 5 - Responsabilità didattiche

Art. 20 - Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:


a) Al Direttore che è responsabile dell’andamento didattico, artistico, scientifico dell’Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica. Il Direttore definisce l’organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza.

b) al Consiglio Accademico che deve:

I. determinare il piano d’indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;

II. assicurare il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a) determinando i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;

III. definire le linee d’intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistiche, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti;

IV. deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, Comma 7, lettera h ed f della legge 21 dicembre 1999 n. 508 il Regolamento Didattico e il Regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

V. esercitare le competenze concernenti il reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all’art. 2, Comma 7, lettera e ed h della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VI. esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione

c) al Nucleo di Valutazione che deve:

I. verificare l’aderenza dei risultati rispetto agli obbiettivi prefissati. In particolare:

II. valutare i risultati complessivi dell’attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;

III. acquisire periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale;

IV. redigere una relazione annuale sull’attività e sul funzionamento dell’istituzione, sulla base dei criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno.

d) alle strutture didattiche intermedie per il coordinamento delle attività di propria competenza;

e) ai Consigli di corso di studio per la formulazione di proposte per i programmi, le tipologie didattiche, gli orari e i calendari delle lezioni e delle prove di profitto;

f) ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi di governo e dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

 

Titolo XIII -  STUDENTI

Capo 1 - Norme generali

Art. 21 - Rapporto formativo

1. Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione della stessa da parte dell’Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.

2. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.


3. L’iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.

4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di specializzazione, abilitazione, formazione permanente e ricorrente, stage eseminari.

5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi di governo accademici previsti dallo Statuto.

6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né e ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.

7. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di I o II livello, di diploma specialistico o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi

Art. 21/1a - Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21/2a - Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro il termine stabilito dal Consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal Direttore dell’Accademia.

3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

a) documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;

b) documento contenente il percorso didattico dello studente;

c) documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.

5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 21/3a  - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero


1. L’Accademia di Roma applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;

b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;

c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.

b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.

4. Apposita commissione di valutazione composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Accademia portando le risultanze ad approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21/4a  - Iscrizione di diplomati

1. I diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi. In via transitoria – fino alla definizione delle strutture didattiche intermedie di coordinamento – il riconoscimento dei crediti avverrà da parte della Commissione Crediti Formativi deliberata dal Consiglio Accademico e nominata con decreto dal Direttore.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione degli organi di governo su proposta degli organi intermedi di coordinamento, i diplomati di un corso di pari livello a quello per il quale presentano domanda di iscrizione, sono soggetti alle prove di ammissione previste solo per le discipline d’indirizzo.

Art. 21/5° -  Iscrizione a corsi per frequentare singoli insegnamenti

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi per poter frequentare singoli insegnamenti fino ad un massimo di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.


2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi ordinari.

Art. 21/6a  .- Curricula e piani di studio individuali

1. L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta al Consiglio di Corso competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Nel caso in cui lo studente intenda motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dal Consiglio di Corso competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche intermedie di coordinamento competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 21/7° - Scuola Libera del Nudo (vedi anche TITOLO IX art. 10)

1. Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, in ossequio alla propria tradizione storica, nell’ambito della formazione permanente e ricorrente di cui al Titolo IX, art 10 del presente regolamento, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l’apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’Arte e altre discipline definite in apposito regolamento di cui alla delibera del Consiglio Accademico del……2007 per un complessivo numero di 60 CFA..

2. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.

3. L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, è subordinata annualmente a specifica prova di attitudinale di accesso deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice di tre docenti presieduta dal Direttore o docente da lui delegato.

4. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione.

5. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista da specifica delibera del Consiglio d’Amministrazione; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.

6. In considerazione del numero programmato, di norma è consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 5 annualità. Al termine della quinta annualità non è rinnovata l’iscrizione onde consentire nuove iscrizioni. Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero programmato, verrà concessa la reiterazione dell’iscrizione a coloro aventi già frequentato per un intero quinquennio.

7. I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova di accesso.

 

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l’istanza sia accompagnata, ove richies dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia


ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l’Accademia di Roma, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.

3. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 22/1a  - Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all’Accademia di Roma entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. Il Consiglio del corso di diploma delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione:

a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di Roma;

b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall’Accademia di Roma.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

Art. 22/2a - Passaggi di scuola

1. È consentito allo studente il passaggio da una scuola ad un’altra scuola del medesimo livello del medesimo dipartimento, previa domanda inoltrata al Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2. Il passaggio da una scuola ad un’altra scuola del medesimo livello del medesimo dipartimento, è consentito solo a conclusione dell’anno accademico e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini della nuova scuola scelta (del medesimo livello del medesimo dipartimento) solo se in essa previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera durata della nuova scuola.

3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

 

Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) in possesso di titolo universitario;

     b) in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;

     c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:


a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;

      b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;

      c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

      a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;

      b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

 

Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.

2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza a servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:

      a) curriculum accademico svolto;

      b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi

      c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda

Art. 24/1a - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.

2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

 

Art. 25 - Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.

2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.


3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 25/1a – Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:

      a) conseguimento del titolo di studio;

      b) trasferimento ad altra Accademia;

      c) rinuncia agli studi;

      d) decadenza.

 

Capo 3 – Titoli Accademici

Art. 26 – Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Belle arti di Roma sono rilasciati dal Direttore didattico.

2. Le pergamene rappresentative del titolo finale sono sottoscritte, oltre che dal Direttore didattico o suo delegato, anche dal Direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 26/1a - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo e all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento.

2. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1., il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.

3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.

4. L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;

      b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;

     c) il titolo di scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’Accademia.

5. Apposita commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande e alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.

6. Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.


Art. 26/2a - Rilascio di titoli congiunti

1. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

2. L’Accademia, sentito il MUR, nell’ambito del “Processo di Bologna”, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o rappresentanti legali delle Istituzioni partner.

Art. 26/3a - Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei (Diploma Supplement), le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

 

Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 27 - Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore e al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che è esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quanto essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

      a) ammonizione;

      b) interdizione temporanea da uno o più corsi;

      c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;

      d) esplusione temporanea dall’Accademia, fino ad un max. di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;

       e) radiazione dell’Accademia.

3. Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b),c),d),e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore.

4. Nei casi previsti di cui alle lett. b),c),d),e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.

7. La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

 

Titolo XIV - DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 28 - Diritto allo studio

1. L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante


l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2. L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3. L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:

     a) aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;

     b) studenti iscritti corsi di specializzazione;

     c) studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;

     d) corsi di ricerca post-dottorato

4. La regolamentazione di cui al presedente comma è approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. E’ emanata con decreto direttoriale.

 

Art. 29 - Studenti diversamente abili

1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

 

Titolo XV - COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 30 - Comunicazione

1. L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite mediante:

     a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;

     b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;

     c) comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;

    d) comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e Orientamento

 

Titolo XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è stato redatto in assenza delle necessarie normative di riconoscimento e articolazione delle strutture didattiche intermedie di coordinamento.

2. Pertanto, tutte le formulazioni del presente regolamento che dovessero in futuro essere in contrasto con decreti ministeriali di riconoscimento delle funzioni e delle competenze di Dipartimenti, Scuole e Corsi, sono da ritenersi provvisorie e soggette a revisione.

3. In assenza, quindi, di normativa cogente in merito, fino a quando non verranno istituite – nella modalità provvisoria di cui sopra – le cosiddette strutture didattiche intermedie di coordinamento (Dipartimenti, Scuole, Corsi), rimarranno in vigore norme e prassi indicate dalle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio d’Amministrazione riguardanti il Corso Quadriennale ex-ordinamentale ad esaurimento ed il Triennio sperimentale in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.

4. In particolare è assunto tra le norme finali e transitorie il Regolamento Didattico (provvisorio) adottato dal Consiglio Accademico per l’attuazione del 3+2, in accoglimento dei rilievi del MUR-AFAM, con nota del 27/6/2006 e che si allega al presente regolamento.


5. Fino a quando non saranno emanate nuove norme ministeriali, la composizione dei Consiglio di Corso, dei Consiglio di Scuola, e dei Consigli di Dipartimento, obbedisce alla regola per la quale ciascun docente dovrà scegliere un solo Dipartimento di appartenenza, all’interno del quale potrà scegliere

      a) un corso e una scuola di primo livello;

      b) un corso nella stessa scuola (del primo livello) di secondo livello;

      c) un corso di formazione alla ricerca artistica appartenente alla stessa scuola degli altri due corsi

6. All’interno dello stesso dipartimento lo stesso docente può partecipare a pieno titolo (per l’elezione attiva e passiva – se prevista - degli organi di coordinamento e all’attività di proposta) ai Consigli di Corso e di Scuola di altro livello di studi.

7. Anche se lo stesso docente potrà insegnare in Scuole e Corsi di altro dipartimento la funzione elettiva e propositiva è limitata all’interno del Dipartimento prescelto.

8. Fanno eccezione a questa normativa i Consigli di corso istituiti nell’ambito di Corsi abilitanti, Master, di Corsi per la Formazione permanente e ricorrente (Scuola Libera del Nudo).