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00186 ROMA
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bozza del
REGOLAMENTO
DIDATTICO
dell’ACCADEMIA di
BELLE ARTI di ROMA
approvato dal
Consiglio Accademico il 26. VI . 2008
Titolo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 Finalità
1.
Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato “Regolamento”-
previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dal TITOLO
3, Articolo 14. (Strutture didattiche e di ricerca dell’Accademia) dello
Statuto dell’Accademia di Belle Arti Roma di seguito denominata Accademia:
a)
disciplina l’ordinamento degli studi dei corsi svolti nell’Accademia per il
conseguimento dei titoli accademici;
b)
definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall’Accademia;
c)
detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti
dall’Accademia;
d)
disciplina la carriera accademica degli studenti .
2.
Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente
nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale
docente e nel rispetto del CCNL.
Art. 2 Corsi di studio
1.
L’Accademia organizza, i seguenti corsi:
a)
corso di diploma accademico di primo livello;
b)
corso di diploma accademico di secondo livello sperimentale;
c)
corso di diploma accademico di specializzazione;
d)
corso di diploma accademico di formazione alla ricerca;
e)
corso di diploma di perfezionamento o master;
f)
corso di diploma quadriennale ex-ordinamentale (in via transitoria, ad
esaurimento);
g)
corso di diploma biennale abilitante di secondo livello (CO.B.A.).
2.
L’Accademia può organizzare altresì, ai sensi dell’art. 4 del DPR 212/2005, i
seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di
partecipazione:
a)
corsi per la formazione permanente e ricorrente e per la formazione degli
adulti, tra i quali
b)
stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre
istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito
nazionale ed internazionale;
c)
corsi intensivi e di orientamento per studenti.
3.
L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la
normativa vigente, con particolare riferimento ai corsi rientranti nelle
attività formative autogestite dagli studenti.
4.
I corsi e le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituiti,
attivati e gestiti secondo procedure previste dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5.
I corsi e le iniziative didattiche di cui al commi 1, 2 e 3 sono organizzati e
gestiti dalle seguenti strutture didattiche di coordinamento di cui all’art. 5
del DPR 212/2005 tabella A,
Dipartimenti Scuole
|
Arti Visive |
Pittura - Scultura - Grafica
- Decorazione |
|
Progettazione e Arti Applicate
|
Scenografia Restauro
Progettazione artistica per l’impresa Nuove tecnologie dell'arte |
|
Comunicazione e Didattica
dell'Arte |
Comunicazione e
valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo Didattica dell'arte |
6. I corsi e le iniziative
didattiche sono istituiti e attivati - in sede di prima applicazione - su proposta del Direttore o di uno o più
componenti del Consiglio Accademico, anche su richiesta articolata di singoli
docenti;
7. I corsi e le iniziative
didattiche sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio Accademico;
esse sono altresì deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto
previsto dallo Statuto.
8. I corsi e le iniziative
didattiche sono proposti - a regime - dalle strutture intermedie di
coordinamento e sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio
Accademico; essi sono altresì deliberati dal Consiglio di Amministrazione
secondo quanto previsto dallo Statuto.
Art. 3 - Crediti Formativi Accademici
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività
didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base delle esigenze formative
e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento dei singoli corsi. Le lezioni
saranno articolate in modo da corrispondere differenziatamene alla applicazione
dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura
dell’impegno di apprendimento dello studente.
2. Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del
lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio
individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione
iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e
didattico-laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di
verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett.
d) del DPR 212/2005.
4. Ad ogni CFA corrispondono di norma 25 ore di lavoro per
studente.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello
studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente
fissata in 60 CFA per ogni anno accademico.
6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono
essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005.
7. Di norma, rispetto all’impegno complessivo dello studente
per ciascun credito, viene assegnato:
a)
alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti (7,5);
b) alle attività teorico-laboratoriali il
50% delle ore corrispondenti (12,5);
c) alle attività di laboratorio il 100%
delle ore corrispondenti (25).
Fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno
consentite dal DPR 212/2005.
Art. 4 - Ordinamenti Didattici dei corsi di studio
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai
sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano:
a) il dipartimento di appartenenza;
b) la scuola di appartenenza;
c) la denominazione del corso di studio;
d) gli obiettivi formativi specifici del
corso di studio
e) gli indirizzi in cui è eventualmente
articolato il corso;
f) le modalità di presentazione dei piani
di studio individuali;
g) i crediti assegnati a ciascuna
attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di
base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui
al successivo art….
h) le caratteristiche della prova finale
per il conseguimento del titolo di studio;
i) la preparazione iniziale richiesta
agli studenti;
j) ove necessario, le modalità di
accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di diploma e ai corsi di diploma specialistico e ai corsi di specializzazione,
anche ai fini della determinazione di eventuali debiti formativi aggiuntivi nel
caso la verifica non risulti positiva.
2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa
dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole.
3. I corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i
corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via
sperimentale.
4. I corsi abilitanti finalizzati alla formazione degli
insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003,
dai relativi decreti delega e con apposito Regolamento Didattico.
Art. 5 - Regolamenti Didattici dei corsi di studio
1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività
formative sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi
di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca, i master o corsi di
perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono
disciplinati da un Regolamento Didattico del corso di studio che specifica gli
aspetti organizzativi del corso medesimo.
3. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di studio è
proposto, in fase di prima attuazione, dal Direttore, sentito il parere del
Collegio dei Docenti, sentita
4. Il Regolamento Didattico del corso di studio può essere
successivamente modificato su proposta dell’organo collegiale della struttura
didattica di coordinamento competente dal momento successivo all’insediamento
delle strutture intermedie di coordinamento previste dall’art…….
5. L’approvazione avviene da parte del Consiglio Accademico e
del Consiglio d’Amministrazione, per quanto di competenza.
6. Il regolamento didattico del corso di studio determina,
nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei
docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
7. l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività
formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività
formativa:
a) il settore disciplinare di
appartenenza dell’insegnamento;
b) il numero dei crediti formativi
assegnati;
c) l’eventuale articolazione in moduli;
d) le precondizioni di accesso nonché le
eventuali propedeuticità;
e) la tipologia delle forme didattiche;
f) la tipologia
delle verifiche di profitto degli studenti;
g) la denominazione e la struttura dei
“curricula” offerti agli studenti;
h) le regole sugli obblighi della
frequenza.
Art. 6 - Strutture didattiche
1. Le
struttura didattiche di coordinamento di cui si avvale l’Accademia sono le
seguenti:
a) I Corsi di diploma di I e II livello;
b) Le Scuole;
c) I Dipartimenti;
d) I Corsi di specializzazione;
e) I Corsi di perfezionamento o Master;
f) I Corsi di formazione alla ricerca;
g) I Corsi di formazione permanente e
ricorrente (Scuola Libera del Nudo).
2.
Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente
Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.
Titolo II - CORSI DI DIPLOMA
DI I° LIVELLO
Art.7 - Corsi di diploma di I°livello
1. I
Corsi di diploma di I livello perseguono l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché
l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo
altresì l’accesso a studi di II livello.
2. Il percorso formativo
previsto dai corsi di diploma di I livello è di norma di durata triennale.
Art. 7/1a - Ammissione al
Corso di diploma di I° livello
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di I livello
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dall’Accademia nel
rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una
limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal
Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere
all’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze
base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.
4. Il regolamento didattico di corso definisce altresì le
modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove
o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica
competente può indicare specifici debiti formativi aggiuntivi da soddisfare entro
il I anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre
attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un’adeguata
preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione
secondaria superiore.
Art. 7/2a Conseguimento del
diploma
1. Per conseguire il diploma di I livello lo studente deve
acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività
formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente
Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver
dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di
informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli
ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente
Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi
formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una
Commissione di 3 docenti, di:
a) una congrua produzione di carattere
laboratoriale, coordinata nell’ambito della disciplina artistica d’indirizzo
dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;
b) un’elaborazione e conseguente
esposizione di un saggio breve (da
Art. 7/3a - Istituzione e
attivazione
1. Un corso di diploma di I livello viene istituito su
proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva
dell’ordinamento didattico, viene deliberata dal Consiglio Accademico sentito
il Nucleo di Valutazione, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione
per quanto di sua competenza.
2. Un corso di diploma viene proposto sulla base di un
progetto ove siano definiti:
a) la denominazione;
b) gli obiettivi formativi specifici;
c) l’eventuale profilo professionale alla
cui formazione il corso è finalizzato;
d) le competenze di docenza necessarie e
quelle disponibili;
e) le risorse di personale, tecniche,
edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
f) l’analisi dei costi diretti e
indiretti nonché dei proventi attesi.
Art. 7/4a - Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma secondo criteri
e modalità stabiliti dal Nucleo di Valutazione.
Art. 7/5a - Organi del Corso
di Diploma di I livello
1. Il
coordinamento delle attività didattiche e formative del corso di diploma di I
livello è affidato al Consiglio di corso di diploma avente il compito di:
a) coordinare i programmi e lo
svolgimento dei singoli insegnamenti;
b)
formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all’utilizzo delle
risorse;
c) proporre la definizione e le modifiche
dei regolamenti didattici di corso;
d) proporre iniziative di carattere
culturale artistico e scientifico;
e)
proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche dei regolamenti
didattici del corso.
2. Il
Consiglio di corso è costituito:
a) dai professori di I e II fascia che
ricoprono uno o più insegnamenti del corso e dai docenti a contratto nonché da
una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta
degli Studenti. I professori che costituiscono il Consiglio di Corso sono
docenti che hanno espresso la propria opzione per quel corso di diploma ai fini
della elezione degli organi di coordinamento e per l’assunzione di delibere
formali.
b) dal Coordinatore del corso, eletto tra
i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile.
Titolo III - CORSI DI DIPLOMA
ACCADEMICO DI II° LIVELLO
Art. 7/1b Corso di Diploma
accademico di II° livello
1. I Corsi di diploma accademico di II livello perseguono
l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per
la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di
competenze culturali disciplinari specifiche per l’esercizio di attività di
elevata qualificazione professionale.
2. La durata normale di un corso di Diploma accademico di II°
livello è di 2 anni, per un totale di 120 CFA
Art. 7/2b Ammissione al Corso
di diploma accademico di II° livello
1.
Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di II livello occorre
essere in possesso del diploma accademico di I livello o di laurea rispondente
ai requisiti richiesti dal relativo ordinamento didattico. Possono essere
ammessi anche coloro che abbiano conseguito un diploma del corso quadriennale
del vecchio ordinamento o laurea magistrale con il riconoscimento dei CFA
previsto dalle norme.
2.
Per i corsi di diploma accademico per i quali l’Accademia preveda una
limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una
prova di accesso definita dall’Ordinamento didattico e recepita nel Manifesto
degli studi.
3.
Per i corsi di diploma accademico per i quali non sia previsto alcun numero
programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari
definiti dall’Ordinamento didattico e recepita nel Manifesto degli studi.
4.
Per l’ammissione al Corso di diploma accademico, lo studente deve dimostrare il
possesso di un’adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base
definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di
verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di
valutazione. (vedi anche norme transitorie TITOLO XI)
5. La
struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi
se la verifica non è positiva, con l’indicazione di modalità e tempi compresi
entro
6.
Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di diploma
accademico, lo studente può essere ammesso “con riserva” anche se consegue il
titolo di I livello nell’ultima sessione dell’anno accademico precedente,
purché al momento dell’iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento
del titolo avvenga nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove ciò non
accada l’iscrizione al corso accademico decade.
Art. 7/3b Conseguimento del
diploma accademico
1. Per conseguire il diploma accademico di II livello lo
studente deve aver acquisito 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli
insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dal regolamento del
Corsi di diploma accademico e recepito nel Manifesto degli studi.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente
Regolamento, consiste nella presentazione di un progetto artistico originale,
consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto
l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un saggio scritto di
50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto la guida di 2
relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte
storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione
di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova
finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso.
Art. 7/4b Istituzione e
attivazione
1. Un corso di diploma accademico di II livello viene
istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva
dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito
il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla
relazione del Nucleo di Valutazione.
2. Un corso di diploma
accademico istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisito il parere
del CNAM, è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Un corso di diploma accademico viene proposto sulla base
di un progetto ove siano definiti:
a) la denominazione;
b) gli obiettivi formativi specifici;
c) il profilo professionale alla cui
formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
d) le competenze di docenza necessarie e
quelle disponibili;
e) le risorse di personale, tecniche,
edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
f) l’analisi dei costi diretti e
indiretti nonché dei proventi attesi.
4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima
applicazione, i corsi di diploma accademico sono attivati in via sperimentale,
su proposta degli organi di gestione dell’Accademia previa approvazione degli
organi ministeriali.
Art. 7/5b Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma accademico
secondo criteri e modalità stabiliti dal Nucleo di Valutazione.
Art. 7/6b Organi del Corso di
Diploma accademico di II° livello
1. Il coordinamento delle attività didattiche e formative del
corso di diploma accademico di II livello è affidato al Consiglio di corso di
diploma avente il compito di:
f) coordinare i programmi e lo
svolgimento dei singoli insegnamenti;
g) formulare al Consiglio Accademico
proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;
h) proporre la definizione e le modifiche
dei regolamenti didattici di corso;
i) proporre iniziative di carattere
culturale artistico e scientifico;
j) proporre al Consiglio Accademico la
definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del corso.
2. Il Consiglio di corso è costituito:
a) dai professori di I e II fascia che
ricoprono uno o più insegnamenti del corso e dai docenti a contratto nonché da
una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta
degli Studenti. I professori che costituiscono il Consiglio di Corso sono
docenti che hanno espresso la propria opzione per quel corso di diploma ai fini
della elezione degli organi di coordinamento e per l’assunzione di delibere
formali.
b) dal Coordinatore del corso, eletto tra
i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile.
Titolo IV- STRUTTURA
DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 7/1c Le Scuole
1. 1.Le Scuole hanno funzione di coordinamento e garanzia di
svolgimento ottimale dei corsi di diploma di I e II livello, nonché dei master
ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola.
2. Il Consiglio di Scuola è costituito:
a) dai professori di I e II fascia che
ricoprono uno o più insegnamenti nell’ambito della scuola e dai docenti a
contratto nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti a un corso della
scuola designata dalla Consulta degli Studenti. I professori che costituiscono
il Consiglio di Scuola sono docenti che hanno espresso la propria opzione per
un corso di diploma della Scuola ai fini della elezione degli organi di
coordinamento e per l’assunzione di delibere formali.
b) dal Coordinatore della scuola, eletto
tra i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni
rinnovabile.
Art. 8 - I Dipartimenti
1. Il dipartimento è struttura di coordinamento della ricerca
artistica e scientifica che aggrega le scuole secondo lo schema previsto dal
DPR 212/05 e in cui confluiscono professori dell’Accademia in servizio di ruolo
e con incarico contrattuale a tempo indeterminato o determinato.
2. È possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e
interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul
territorio.
3. Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sono attivati i
seguenti dipartimenti: Arti visive, Progettazione e Arti applicate,
Comunicazione e didattica dell’arte
4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei
singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:
a) Coordina l’attività didattica e di
ricerca nell’ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi
piani annuali e pluriennali;
b) Concorre allo svolgimento
dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa, secondo le
indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
c) Coordina la programmazione didattica e
di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle scuole di appartenenza;
d) Propone l’istituzione di corsi di
specializzazione e di corsi di formazione alla ricerca artistica e di
perfezionamento coordinandone le relative attività e strutture didattiche;
e) Esprime parere e avanza proposte al
Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di
professore di I e II fascia;
f) Avanza agli organi di gestione
dell’Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale
ATA per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca;
g) Coordina tutte le attività di supporto
aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca,
presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al
Consiglio Accademico.
5. Il dipartimento è istituito con decreto del Direttore
dell’Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del
Consiglio di Amministrazione.
6. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui
opera, sceglie il dipartimento nel quale intende svolgere l’attività di ricerca.
La mancata opzione del dipartimento di appartenenza da parte del docente,
comporta l’assegnazione d’ufficio da parte del Consiglio Accademico. Ogni 3
anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di appartenenza ad
altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al
programma di ricerca del docente.
7. Sono organi del
dipartimento:
a) Il Coordinatore di dipartimento, che
rappresenta il dipartimento e coordina il Consiglio di dipartimento. Viene
eletto fra i professori di ruolo di I o II fascia afferenti al dipartimento
medesimo ed è nominato con decreto del Direttore dell’Accademia. Dura in carica
3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Coordinatore
di dipartimento può designare, fra i componenti del Consiglio, un
vice-coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o
impedimento.
b) Il Consiglio di dipartimento, è
l’organo di coordinamento dell’attività di ricerca, è formato da tutti i
professori di I e II fascia coordinatori dei Corsi di Diploma e delle Scuole
afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati
dalla Consulta degli studenti che partecipano con voto deliberante solo per
quanto attiene l’attività didattica.
8. Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che
disciplina, tra l’altro, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione
alla di ricerca afferenti al dipartimento. Il regolamento di dipartimento è
parte integrante del regolamento generale dell’Accademia.
Titolo V - CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
Art 8/1° - Corsi di
specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire
allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati
con decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/05.
2. La durata del corso di specializzazione e il numero dei
CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio Accademico,
sentito il Consiglio di dipartimento;
3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione
è proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 8/2° - Ammissione
1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre
essere in possesso almeno del diploma accademico di I livello, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente
struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al
titolo già conseguito, sono definiti dal Consiglio Accademico su proposta della
rispettiva struttura dipartimentale.
3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al
I anno del corso di specializzazione, il Consiglio Accademico può prevedere
l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di richiesto, con il
riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente,
limitato ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e alla
prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche
relative alle attività formative del corso di specializzazione.
4. 4.L’ammissione al corso di specializzazione avviene per
concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
5. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da 3
docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore
dell’Accademia.
6. 6.La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di
specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento
competente approvata dal Consiglio Accademico.
Art. 8/3a -Conseguimento del Diploma di specializzazione
1. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente
deve aver acquisito non meno di 120 CFA, fatte salve diverse disposizioni
ministeriali
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente
Regolamento, consiste nella presentazione di un progetto artistico originale,
consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto
l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un saggio scritto di
50-100 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto la guida di 2
relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte
storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione
di 5 docenti. Il voto è espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova
finale sono definite dall’ordinamento didattico di ogni corso di Diploma di
specializzazione e approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 8/4° - Istituzione e
attivazione del corso di specializzazione
1. Un corso di specializzazione è approvato, su proposta
della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, dal
Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, letta la relazione
del Nucleo di valutazione, previa approvazione ministeriale e viene istituito
con decreto direttoriale.
2. Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di
un progetto ove siano definiti:
a) la denominazione;
b) gli obiettivi
formativi specifici;
c)
il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli
sbocchi professionali;
d) le competenze di docenza necessarie e
quelle disponibili;
e) le risorse di personale, tecniche, edilizie
e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
f) l’analisi dei costi diretti e
indiretti nonché dei proventi attesi.
Art. 8/5a - Valutazione
1. L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei
risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma di
specializzazione secondo criteri e modalità stabiliti dal Nucleo di
Valutazione.
Art. 8/6a - Specializzandi
1. Lo
specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività
pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di tirocinio,
nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come proposto dal
Consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.
2.
Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad
assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.
Art. 8/7a Strutture
didattiche del corso di specializzazione
1. 1-Sono organi del corso di specializzazione, presso il
Dipartimento competente il Coordinatore del corso e il Consiglio di corso
2. 2- Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento
del corso, è eletto dal Consiglio del corso fra i docenti di I fascia o fra
quelli di II fascia, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Convoca il
Consiglio di corso e lo coordina; presenta annualmente al Consiglio di corso e
al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del corso, la sua
strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la
programmazione futura.
3. 3- Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti di
ruolo o a contratto cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso
per il quale abbiano espresso la propria opzione ai fini della elezione degli
organi di coordinamento e della assunzione delle delibere formali. Il Consiglio
prevede inoltre la rappresentanza di 1 specializzando designato per via
elettiva dalla Consulta degli studenti.
4. 4 – Il Consiglio di corso di specializzazione:
a) coordina le attività d’insegnamento e
quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale;
b) designa annualmente i tutori ai quali
è affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo, che
vengono nominati dal Consiglio Accademico;
c) propone all’inizio di ogni anno, la
ripartizione delle attività e dei compiti dei docenti, deliberata dal Consiglio
Accademico;
d) elegge il Coordinatore del corso;
e) avanza proposte al Consiglio
Accademico in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento
didattico del corso
f) propone al Consiglio Accademico e al
C.d’A., l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di
organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro
coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento
g) approva i piani di studio e le
attività professionalizzanti degli specializzandi dandone comunicazione al
Consiglio Accademico
h) propone i componenti delle commissioni
giudicatrici degli esami annuali e finali al Direttore dell’Accademia.
i) riconosce, sulla base di idonea
documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture
esterne anche straniere.
Titolo VI - CORSI DI
FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA E MASTER ACCADEMICI
Art. 8/1b - CORSI DI FORMAZIONE
ALLA RICERCA ARTISTICA - Ammissione
1. 1.I corsi di formazione alla ricerca artistica sono corsi
di studio per la formazione di esperti nell’ambito di un particolare settore
della ricerca artistico-culturale aventi l’obiettivo di fornire competenze necessarie
per la programmazione e le realizzazione di attività di ricerca di alta
qualificazione.
2. I corsi di formazione alla ricerca artistica si svolgono
presso le strutture dell’Accademia o presso strutture consorziate o
convenzionate.
3. I corsi di formazione alla ricerca artistica rilasciano
titolo di dottorato di ricerca artistica.
4. L’ammissione ai corsi di formazione alla ricerca artistica
richiede il possesso del diploma accademico specialistico di II livello, o del
diploma accademico del previgente ordinamento quadriennale con attribuzione di
eventuali debiti formativi.
5. Ai corsi di formazione alla ricerca artistica, di durata
biennale, si accede mediante concorsi pubblici banditi annualmente
dall’Accademia.
6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli
ammessi ai corsi di formazione alla ricerca artistica possono godere di borsa
di studio.
7. Il corso di formazione alla ricerca artistica ha durata
biennale, per un totale complessivo di 120 CFA in aggiunta a quelli
precedentemente acquisiti dallo studente.
8. Le strutture dipartimentali di competenza propongono
annualmente al Consiglio Accademico, con delibera motivata, l’istituzione di
corsi di formazione alla ricerca. Ogni proposta deve contenere:
a) il tema della ricerca definito
all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MUR;
b) le finalità e le modalità di
svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi; formativi,
attività didattiche e relativi calendari;
c) requisiti di partecipazione al corso;
d) le strutture utilizzabili;
e) il piano di fattibilità finanziaria;
f) le risorse economiche disponibili;
g) le eventuali altre sedi accademiche o
strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto
didattico, organizzativo e finanziario;
h) eventuali soggetti pubblici o privati
con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;
i) la composizione dei Consigli di corso
di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 4 docenti di
I fascia;
j) l’indicazione del coordinatore del
corso di formazione individuato tra i docenti di I fascia.
Art. 8/2b - Conseguimento del
Diploma di Corso di Formazione alla ricerca artistica
1.
Per conseguire il diploma di Corso di Formazione alla Ricerca Artistica lo
studente deve aver acquisito almeno 120 CFA, fatte salve diverse disposizioni
ministeriali.
2. La
prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste
nella presentazione di un progetto di ricerca artistica originale, di
particolare valore, consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e
integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da un
saggio scritto di almeno150 cartelle (di 1.800 battute a cartella) svolto sotto
la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la
parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una
commissione da tutti i docenti del corso e nominata dal Direttore. Il voto è
espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite
dall’ordinamento didattico di ogni corso.
Art. 8/3b - Valutazione dei
Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica
1. I Corsi di formazione alla ricerca artistica saranno valutati
dal Nucleo di valutazione con criteri e metodi autonomi.
Art. 8/4b - Organi dei Corsi di formazione alla ricerca
artistica
1. Sono organi del Corso di formazione alla ricerca
artistica:
a) Il Coordinatore del corso di
formazione, scelto tra i docenti di ruolo di I fascia, avente il compito di:
1. coordinare l’attività
didattica degli studenti;
2. convocare il Consiglio di
corso e coordinarlo;
3. comunicare al Consiglio Accademico
e al Direttore dell’Accademia le proposte del Consiglio di corso;
4. autorizzare gli studenti a
recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o
centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca
previste sulla base dell’attività programmata;
5. redigere la relazione
finale sull’andamento del corso di formazione a conclusione del corso;
6. attestare la
partecipazione alle attività previste dal Consiglio del corso;
b) Il Consiglio di corso è formato da
tutti i docenti che operano sul corso medesimo di cui almeno 4 di I fascia e da
un rappresentante degli studenti. Ha il compito di:
1. definire articolatamente i
curricula dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di
ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
2. organizzare i seminari di
formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche
attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
3. designare i tutor che
seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio;
4. relazionare periodicamente
sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone
la maturazione nell’ambito artistico, scientifico e metodologico;
5. proporre collaborazioni
con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e
privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca;
6. proporre relazioni e
convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di
formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio;
7. approvare la relazione
annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l’ammissione agli
anni successivi;
8. deliberare eventuali
esclusioni dal proseguimento del corso;
9. designare eventuali tutor
scelti fra ricercatori di Enti pubblici o privati convenzionati con l’Accademia
per la realizzazione del corso di formazione in possesso di particolari
requisiti di qualificazione artistica e/o scientifica. I predetti tutor
partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di corso.
Art. 9 – Corsi di Master Accademico
1. Corso di Master Accademico è un corso di perfezionamento
artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell’art 3 del
DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un’annualità e al
conseguimento di almeno 60 CFA.
2. L’Accademia può attivare master di I livello destinati a
studenti in possesso di i diploma di I livello, e Master di II livello
destinati a studenti in possesso di diploma di II livello o di diploma
quadriennale del vecchio ordinamento.
3. Possono iscriversi ai master studenti in possesso di
laurea o laurea magistrale ritenuta idonea dagli organi di coordinamento del
master con compensazione di eventuali debiti e riconoscimento di eventuali
crediti.
Art. 9/1a - Attivazione del Master Accademico
1. Un corso di Master Accademico di I o di II livello viene
istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta,
comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio
Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.
2. Un corso di Master viene proposto sulla base di un
progetto ove siano definiti:
a) la denominazione e gli obiettivi
formativi specifici;
b) il profilo professionale alla cui
formazione il master è finalizzato;
c) le competenze di docenza necessarie e
quelle disponibili;
d) le risorse di personale, tecniche,
edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
e) il piano di fattibilità del Master.
3. L’attivazione del master e il relativo decreto
direttoriale devono indicare:
a) l’ordinamento didattico del corso in
termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
b) la durata e il periodo di svolgimento
del master;
c) il numero massimo di partecipanti;
d) le modalità di accesso dei
partecipanti;
e) l’ammontare delle quote di iscrizione;
f) la sede di svolgimento del master che
può essere anche diversa da quella dell’Accademia;
g) il nome del docente Coordinatore.
4. La ripetizione del master in periodi successivi è
subordinata ad una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del
Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.
5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima
applicazione i corsi di master sono attivati in via sperimentale, su proposta
del Consiglio Accademico previa approvazione degli organi ministeriali.
Art. 9/2a - Conseguimento del Diploma di Master
Accademico
1. Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente
deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale
o biennale del master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse
disposizioni ministeriali
2. La prova finale del Master
Accademico, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella
realizzazione di un progetto artistico - culturale finalizzato agli obiettivi
formativi del master approvato dal Consiglio Accademico, sotto forma di un
progetto di produzione artistica originale consistente in un elaborato
artistico e in un e saggio scritto o scritto-grafico. Il progetto, sotto la
cura di 2 diversi relatori, dovrà dimostrare l’acquisita preparazione
artistico-professionale inerente le finalità del corso, e verrà discusso
pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti proposti dalla struttura
dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti
nell’ordinamento didattico del corso proposto dal Consiglio dipartimentale
competente e approvato dal Consiglio Accademico.
Art. 9/3a - Organi del master
1. Il corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:
2. Il Coordinatore del Master che vigila sul corretto
funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della
conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui
risultati conseguiti
3. Il Consiglio del Master, composto dai docenti del Master i
quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell’ambito del corso funzione
di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.
Art. 9/4° - Finanziamento
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al
funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall’imposizione di
quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e
sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di
attività di sponsorizzazione.
Titolo VII – CORSI
QUADRIENNALI EX ORDINAMENTALI
1. I Corsi Quadriennali ex ordinamentali sono mantenuti fino
al loro esaurimento.
2. I Corsi mantengono il precedente regolamento.
Titolo VIII - CORSI BIENNALI ABILITANTI DI II LIVELLO
1. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono istituiti
con decreto ministeriale e seguono la normativa e i regolamenti dettati dai
vigenti ordinamenti.
2. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono
coordinati da un Docente responsabile e da un coordinamento didattico composto
da docenti del corso nominati dal Consiglio Accademico con Decreto
Direttoriale.
3. I Corsi Biennali Abilitanti di secondo livello sono
regolamentati da un regolamento didattico che integra il presente regolamento.
Titolo IX - CORSI DI
FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Art. 10 - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente
1. Il corso di formazione permanente e ricorrente ha
l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e
professionali particolari. Nell’ambito della formazione permanente e ricorrente
si inserisce l’attività didattica della Scuola Libera del Nudo di cui all’Art
21 7a del presente regolamento.
2. Il corso di Il corso di formazione permanente e ricorrente
si caratterizza per una durata massima di un’annualità, per un numero max. di 60
CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.
3. Per l’ammissione al Il corso di formazione permanente e
ricorrente non è previsto il possesso di Diplomi o Lauree specifici, tuttavia
questi titoli costituiscono titoli prioritari di accesso.
4. L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di
un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove
attitudinali selettive di ammissione o di verifica.
Art. 10/1° - Progettazione del corso di formazione
permanente e ricorrente
1. Un corso di Il corso di formazione permanente e ricorrente
viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un
progetto ove siano definiti:
a) denominazione e obiettivi formativi
specifici del corso;
b) il profilo professionale alla cui
formazione il corso è finalizzato;
c) le dimensioni della potenziale domanda;
d) le competenze di docenze necessarie e
quelle disponibili;
e) le risorse di personale, tecniche,
edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
f) il piano di fattibilità.
Art. 10/2a - Attivazione del corso di formazione
permanente e ricorrente
1. Il corso di formazione permanente e ricorrente viene
proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio
Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza, ed emanato con decreto direttoriale.
2. Il decreto di attivazione deve indicare:
a) l’ordinamento didattico del corso in
termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con
relativi CFA;
b) durata del corso e numero massimo di
partecipanti;
c) modalità di selezione dei
partecipanti;
d) ammontare delle quote d’iscrizione;
e) sede e periodo di svolgimento del
corso;
f) nominativo del docente Responsabile e
composizione del Consiglio di corso.
Art. 10/3° - Organi del corso
di formazione permanente e ricorrente
1. Il corso di formazione permanente e ricorrente è
organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:
a)
Il Coordinatore designato dal Consiglio Accademico tra i docenti aventi diritto
alla docenza, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed
efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e
presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati
conseguiti.
b) Il Consiglio di corso, composto dai
docenti che svolgono attività didattica nel corso esercitando altresì funzione
di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e
laboratoriali.
2. Svolgono insegnamento sul corso di formazione permanente e
ricorrente i professori di ruolo di I e II fascia, i docenti a contratto, ad
esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle
discipline del corso
Art.10/4° - Finanziamento
1. Al finanziamento delle
spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso di formazione
permanente e ricorrente si provvede con introiti derivati dall’imposizione di
quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e
sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di
attività di sponsorizzazione.
Art. 10/5a Attestato di
frequenza
2. La carriera accademica degli iscritti ai corsi di
formazione permanente e ricorrente è disciplinata dalle regole fissate nel
presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi e, per
quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti
dei corsi di diploma di I e di II livello.
Titolo X - ULTERIORI
STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 11 - Ulteriori strutture didattiche
1.
L’Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre istituzioni
dell’AFAM e con istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio
previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell’AFAM, apposite
strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti.
2. La
regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del
presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere
conforme del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e
3.
Nella regolamentazione vengono dettati:
a)
i soggetti istituzionali che partecipano all’attivazione del Politecnico o Polo
delle Arti;
b) la denominazione dei percorsi
formativi che costituiscono il Politecnico o Polo delle Arti;
c) gli obiettivi formativi specifici;
d) i profili professionali alla cui
formazione il Politecnico o Polo delle Arti è finalizzato e i relativi sbocchi
professionali;
e) le dimensioni della potenziale domanda
studentesca;
f) le competenze della docenza necessarie
e quelle disponibili;
g) le risorse di personale, tecniche,
edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
h) l’analisi dei costi diretti e
indiretti nonché dei proventi attesi.
4.
Per regolamentare il Politecnico o Polo delle Arti sarà costituita una
“commissione di studio” mista formata da rappresentanti delle istituzioni
partecipanti, in numero paritetico, avente l’obiettivo di formulare il progetto
culturale, didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico o Polo
delle Arti. I rappresentanti dell’Accademia sono designati dal Consiglio
Accademico.
Titolo XI - SERVIZI DIDATTICI
INTEGRATIVI
Art. 12 - Corsi di orientamento
1. L’Accademia di Belle Arti di Roma, d’intesa con le
strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di
orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo
triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità
stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o
esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere
didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in
collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell’Accademia, corsi di orientamento
riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di
informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli
studi.
3. L’Accademia può altresì organizzare brevi corsi di
orientamento per i propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo
utile per l’iscrizione a corsi post-diploma o per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
Art. 12/1a - Attività
integrative
1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi,
le strutture didattiche possono programmare annualmente, su delibera del
Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e
propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno
didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo
d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali
all’insegnamento.
2. Dette attività sono emanate con decreto direttoriale.
Art. 13 - Attività
formative autogestite dagli studenti
a) autorizza, previa presentazione di
dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette
attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche
regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate
al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme
di sicurezza.
b) concede contributi finanziari per
sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore
culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti
alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di
arricchimento culturale e professionale.
2. All’inizio di ogni anno accademico i progetti delle
attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al
Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di
Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non
potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri
dell’Accademia.
4. Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della
programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono
avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione
degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute
5. Non è consentito lo svolgimento, all’interno dei locali
dell’Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte
autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.
Art. 13/1° - Corsi di formazione, attività stagistiche e
seminariali
1. L’Accademia ha facoltà di
organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre
istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni
artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2.
L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto
terzi”, attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione per una durata
non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di
propria pertinenza.
3. Lo
svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal
Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che preveda:
a) durata del corso o dello stage;
b) numero minimo e massimo di
partecipanti;
c) quote di iscrizione;
d) sede e periodo di svolgimento;
e) coordinatore.
4. Le attività di cui al
comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno
programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista “attività conto
terzi”.
Art. 13/3a - Attività
di tirocinio post-diploma
1. L’Accademia di Belle Arti di Roma può attivare attività di
tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.
2. Per lo svolgimento di dette attività le strutture
didattiche dovranno definire:
a) criteri e modalità di iscrizione ai
tirocini;
b) criteri di determinazione dei periodi
e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
c) obblighi di partecipazione e
adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della
struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
d) rilascio dell’attestato di
partecipazione;
e) eventuali cause di invalidità del
tirocinio.
Art. 13/4a - Corsi e attività di perfezionamento
all’estero
1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la
frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche
e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Belle Arti di Roma sulla
base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative derivanti da
convenzioni o da normative ministeriali recepite formalmente.
Titolo XII - ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
Capo
I - Programmazione, coordinamento e verifica
Art .14 - Programmazione
didattica
1. Il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di
sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla
programmazione didattica annuale e all’approvazione del Manifesto degli studi
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli
studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture
didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che
avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal
Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all’avvio
delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di
programmazione:
a) Integrazioni e modifiche al piano di
studi annuale;
b) piano di copertura degli insegnamenti;
c) piano di utilizzo degli spazi e dei
laboratori didattici e relativo orario;
d) piano delle dotazioni strumentali e
dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
e) piano delle prove di accesso, delle
verifiche d’esame e delle prove finali.
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono
essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di
situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.
Art. 14/1a - Incompatibilità
1. 1.L’incarico di Direttore dell’Accademia è incompatibile
con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche.
2. 2.L’incarico di responsabile o coordinatore di una
struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre
strutture didattiche
3. L’incarico di responsabile o coordinatore delle strutture
didattiche a qualunque livello, così come i docenti componenti il Consiglio
Accademico e la componente docente in Consiglio di Amministrazione, sono
incompatibili con le figure di componente della RSU o delle rappresentanze
sindacali.
Art .14/2° - Piano degli
studi annuale
1. Il piano degli studi annuale determina le modalità
organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla
distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli
anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di
CFA così come previsto dal presente regolamento, di ore di lezione, di
laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel
rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel
Regolamento didattico del corso di studio.
Art .14/3° Piano di copertura
degli insegnamenti
1. Visto il CCNL vigente, il piano di copertura degli
insegnamenti definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili
degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’a.a. di
riferimento.
2. Sulla base del piano, il Direttore definisce il bando
annuale per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte,
distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni.
3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca
copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione
richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.
Art.14/4° - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
1. Il piano di utilizzo degli
spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di
studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la
denominazione, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di
conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di
ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica.
3. Il piano, proposto e raccordato dal servizio Tutorato e
orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio
Accademico, quindi pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica
almeno 10 gg. prima dell’inizio di ciascun periodo didattico
Art .14/5a - Manifesto annuale degli studi
1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e,
per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il
Manifesto annuale degli studi che comprende:
a) il piano annuale di ciascun corso di
studio;
b) le modalità di accesso degli
studenti;
c) le modalità di immatricolazione e
d’iscrizione;
d) i termini delle iscrizioni alle
eventuali prova di ammissione;
e) i termini e le modalità
dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;
f) l’ammontare delle tasse, dei
contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono
tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d),
e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15
luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli studi è pubblicato all’albo
dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture
didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne
facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni a.a.
Art .14/6a Coordinamento
delle attività didattiche
1. Ferma restando la liberta di docenza, le attività
didattiche sono coordinate per quanto riguarda i programmi d’insegnamento,
l’organizzazione dei percorsi formativi, l’utilizzazione delle risorse, la
distribuzione temporale delle attività da parte degli organi di gestione e
indirizzo dell’Accademia.
2. Il coordinamento delle attività all’interno del singolo
corso di studio è curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l’organo
collegiale del corso è riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le
proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi
piani di studio. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio
dell’anno accademico per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi
d’insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio
attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo
collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio
attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
Art .14/7a Verifica dei
risultati delle attività formative
1. L’Accademia di belle arti di Roma si pone l’obbiettivo di
monitorare e controllare i percorsi di studio degli studenti al fine di
evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di
apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni
organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari
periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai
vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni
didattiche dei
docenti
o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto
degli studenti.
2. I Consigli di corso di studio, attraverso i docenti
coordinatori delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale
diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli
eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di
opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di
superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei
corsi, sulla base di parametri indicati dal Nucleo di Valutazione.
Capo
2 - Attribuzione compiti didattici
Art. 15 - Forme
didattiche
1. Gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di
lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali eventualmente articolati in moduli,
e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti
didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 15/1° - Attività
formative
1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti
e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel
rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla
normativa vigente.
2. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti
ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma
d’insegnamento.
Art. 15/2a - Tirocini
1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento
operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o
professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di
apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto
d’insegnamento.
2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un
accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà
seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di
apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle
finalità formative del corso di studio.
4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne
richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati
gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso,
le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
5. La convenzione è approvata, su proposta della struttura
didattica competente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio
Accademico
Art. 15/3a - Compiti didattici dei docenti
1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla
vigente normativa sullo stato giuridico dei professori di ruolo dell’AFAM e dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in:
a) lezioni, esercitazioni, laboratori e
altre attività integrative delle lezioni;
b) assistenza individuale agli studenti;
c) accertamento del profitto degli
studenti;
d) attività di tutorato e di orientamento;
e) assolvimento di compiti organizzativi
interni;
f) partecipazione agli organi collegiali
delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
2. Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali
attribuite ai docenti di ruolo dallo stato giuridico e dai CCNL vigenti.
3. Alla luce del profilo professionale dei docenti
dell’Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel
CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro
attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni
seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore
previsto dal Regolamento didattico di corso e comunque secondo quanto richiesto
dalla natura e dall’estensione dell’insegnamento medesimo.
4. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni
loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da
svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al coordinatore della
struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che
comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai
responsabili degli organi di gestione e indirizzo.
5. Ai fini:
a) dell’inquadramento dei docenti nei
settori disciplinari d’appartenenza;
b) dell’espletamento delle loro funzioni
da parte dei docenti;
c) dell’attribuzione dei compiti
didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena
utilizzazione dei docenti;
d) della determinazione dell’orario di
servizio dei docenti;
e)della libertà d’insegnamento e di
coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,
il presente Regolamento
rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al
personale docente;
6. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di
ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture
didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
7. Secondo quanto sancito da specifico articolo del CCNL
16/2/2005, per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del
docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte.
In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle
esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma
del docente.
8. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte
orario del singolo docente, viene consegnato alla Direzione entro 15 gg.
successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire
il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei
corsi.
9. La concessione dell’anno sabbatico previsto dal CCNL, e
richiesto dai docenti - dietro specifica e pertinente motivazione formale di
carattere artistico, o scientifico-culturale, con allegato progetto esplicativo
- entro il mese di giugno di ogni a.a., è deliberata annualmente dal Consiglio
Accademico in misura non superiore al 5% dell’intero corpo docente. A
conclusione del periodo sabbatico il docente è tenuto a presentare dettagliata
relazione conclusiva. Per quanto non espressamente previsto, fa fede quanto
stabilito dall’articolo del CCNL in merito.
Art. 15/4a - Modalità di copertura degli insegnamenti
1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso
di studio, possono essere coperti per:
a) Titolarità;
b) Affidamento;
c) Utilizzazione;
d) Supplenza interna;
e) Supplenza esterna;
f) Contratto;
2. Gli insegnamenti sono
coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa
proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico. Tutte
le attribuzioni a vario titolo di insegnamenti sono regolate dal vigente CCNL e
sono soggette alla valutazione e alle conseguenti delibere del Consiglio
Accademico e per quanto riguarda la parte economica, alla valutazione e alle
delibere del Consiglio d’Amministrazione.
3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso
è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell’insegnamento o
quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui
l’insegnamento fa parte.
4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto
a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può
essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo
consenso e previa certificazione delle competenze.
6. L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che,
con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore
insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.
7. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di
laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui
si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali,
e al ricevimento degli studenti.
8. Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando
viene attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della
domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale.
9. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di
laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui
si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali,
e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere
l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici definiti dal
Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla
struttura didattica competente.
10. Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando
viene attribuito a docente di altra Accademia a seguito di valutazione della
domanda presentata in conseguenza di bando ufficiale in assenza di
docenti aventi diritto per trasferimento.
11. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
della supplenza esterna comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività
di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento,
cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove
finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere
l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici definiti dal
Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla
struttura didattica competente.
12. Il supplente esterno è tenuto ad acquisire il nulla osta
dall’Accademia di appartenenza.
13. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo
state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un
insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si rende
necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di
comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando
ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.
14. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione
di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni e
attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente
l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di
profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente a
contratto è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi
specifici definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma
didattico approvato dalla struttura didattica competente.
15. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera
b), c), d) si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa
dei titoli e degli anni di servizio definendo degli elenchi prioritari.
16. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere
e) e f) si procede per bando di concorso con formazione di specifiche
graduatorie.
17. Per la valutazione comparativa dei titoli sono
costituite, con delibera del Consiglio Accademico, apposite Commissioni di
valutazione, presiedute dal Direttore o suo delegato di I fascia, composte da 4
docenti di cui almeno un componente del Consiglio Accademico e uno di II
fascia. Le Commissioni di valutazione dovranno essere formate - laddove
possibile - da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare
dell’insegnamento che dovrà essere coperto e da docenti di settori disciplinari
affini o corrispondenti anche di altre accademie.
18. Di ogni valutazione sarà redatta sintetica
verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati
secondo: a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento; b)
impianto didattico-metodologico; c) esperienze didattico-formative maturate in
ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale; d)
ricerche e attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale,
interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.
19. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12.
dovranno indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché
la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le indicazioni
metodologiche e i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione
e i punteggi assegnati per ciascuno di essi. Potranno essere assunti i criteri
previsti dalle OM vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne
sarà fatto specifico riferimento nei bandi.
Capo
3 - Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 16 - Accertamento della preparazione degli studenti
1. L’accertamento della preparazione di base degli studenti
avviene con i seguenti strumenti:
a) prove di ammissione ai corsi di
studio;
b) prove di accertamento della
preparazione iniziale;
c) prove di profitto, distinte in prove
di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
d) prove finali.
4. L’accertamento del profitto individuale dello studente
viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in
trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da
accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame.
L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo
con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni)
previste.
5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono
sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2
docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente,
designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della
struttura didattica di riferimento.
6. L’accertamento del
profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I e
di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso
dell’a.a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate
dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d’inizio e di
conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 60 gg.
prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d’esame si articolano in:
estiva, autunnale, invernale e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’a.a.
successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta
dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche
intermedie. Per ciascuna sessione è previsto un appello di ogni disciplina.
7. La data di un appello di esame non può essere anticipata,
e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso
deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e
per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario,
salvo i casi di forza maggiore.
8. L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di
ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento
delle lezioni del relativo insegnamento.
9. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio
almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività
didattica.
10. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è
la comunicazione del voto finale
11. L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo
studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Al voto massimo di 30/30
può essere aggiunta, in casi di rilevata eccellente preparazione del candidato,
la lode. La dicitura in questo caso sarà 30/30 e lode. La lode non comporta
aumento di punteggio ai fini del computo della votazione media degli esami.
Art. 16/1° - Ammissione agli
esami di profitto
1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo
studente deve:
a) essere in regola con l’iscrizione al
corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
b) essere in regola con gli obblighi di
frequenza previsti per ogni singolo corso.
2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già
sostenuto con esito positivo
3. Lo studente può sostenere nel corso dell’a.a. tutti gli
esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e
del piano di studi individuale approvato.
4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto
relativi a corsi che non siano attivati nell’a.a. di svolgimento, salvo che si
tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi
individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla
nomina di apposita commissione d’esame.
5. Un esame finale di profitto in cui lo studente non ottenga
la votazione minima di 18/30, ovvero nel caso in cui il candidato si ritiri
prima della conclusione dell’esame risulterà “non approvato”. Gli esami
sostenuti con esito negativo non sono verbalizzati. L’esame non approvato potrà
essere ripetuto nell’appello immediatamente successivo.
Art. 16/2a Commissione degli
esami di profitto
1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono
sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2
docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di
presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile
della struttura didattica di riferimento.
2. I lavori della commissione si svolgono sotto la
responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri
debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni
caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di
profitto è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo
studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L’eventuale mancata
sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della
verbalizzazione.
4. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene
trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente
Art. 17 - Ammissione
ai corsi di studi
1. Per accedere ai corsi di
studio dell’Accademia di Roma è necessario aver conseguito un titolo di scuola
superiore quinquennale; in via transitoria e fino alla chiusura dei
contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’Accademia studenti in
possesso del diploma di maturità artistica quadriennale: in tale caso
l’Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere
entro il I anno di corso.
2. I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Roma
sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a
prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione
dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio
programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di
accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo
bando almeno 60 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la
pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle
prove.
4. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della
qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti
iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di
attrezzature e di personale docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per
corso è deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio
di Amministrazione, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle
strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
a) disponibilità di professori di ruolo
di I e II fascia;
b) disponibilità di aule e laboratori;
c) monitoraggio delle immatricolazioni
negli ultimi 5 anni;
d) monitoraggio dei diplomi rilasciati
negli ultimi 5 anni;
e) possibilità di copertura di
insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e
contratti.
5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che
prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dal
Consiglio Accademico. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
6. Di norma a tutti i corsi di studio si accede attraverso
una prova attitudinale. Il Consiglio Accademico può stabilire contingenti di
candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di
determinati requisiti.
7. I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo
dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli
interessati dell’esito dell’ammissione.
8. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia
subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di
ammissione.
9. Di norma a tutti i corsi di studio ad accesso libero si
accede attraverso una prova attitudinale. Il Consiglio Accademico definisce e
disciplina le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero;
e può stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso
in base al possesso di determinati requisiti.
10.
11. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni
possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di
ammissione con debito la commissione preciserà le
modalità di
assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro
il I anno accademico.
12. I risultati di ammissione sono pubblicati all’albo
dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli
interessati dell’esito dell’ammissione.
Art. 17/1a Accertamento della
preparazione iniziale
1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio
definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze
e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso
di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema
scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della
preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formativi.
Art. 18 – Prova finale di diploma
1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle
prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di corsi di Formazione
alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti nel dettaglio
esecutivo dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato
dal Consiglio Accademico.
2. Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le
seguenti caratteristiche:
a) un aspetto di produzione e ricerca
artistica specifica delle discipline d’indirizzo;
b) un aspetto di ricerca storico-teorica
o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e
finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere
artistico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno
3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30
aprile dell’a.a. successivo.
4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente
deve:
a) aver frequentato il rispettivo corso
di studio;
b) aver superato tutti i prescritti
esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
c) aver adempiuto a tutte le attività
formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il
relativo conseguimento dei cfa
d) essere in regola con il pagamento
delle tasse d’iscrizione e dei contributi
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle
diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i
termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento
dell’indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere
domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima
della data di discussione delle tesi.
6. La prova finale si svolge attraverso la discussione,
davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da un numero di docenti
variabile, asseconda della tipologia d’esame (e indicato nel presente
regolamento), di un progetto la cui parte scritta o crittografica deve
essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell’Accademia
entro il termine stabilito dal Direttore completa della firma del professore
relatore.
7. La prova finale di diploma di primo livello finalizzata ad
accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma,
consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di 3 docenti:
a) una congrua produzione di carattere
laboratoriale, coordinata nell’ambito della disciplina artistica d’indirizzo
dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;
b)
un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve (da
8. La prova finale di diploma
specialistico di II livello consiste nella presentazione di:
a) un progetto artistico originale,
consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto
l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da:
b) un saggio scritto di 50-100 cartelle (di
1.800 battute a cartella).
c) Il progetto deve essere svolto svolto
sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per
la parte storico-critico-metodologica. Il progetto dovrà essere discusso
pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in
centodecimi. Le caratteristiche di dettaglio della prova finale sono definite
dall’ordinamento didattico di ogni corso e approvato dal Consiglio Accademico..
9. La
prova finale del corso di specializzazione consiste nella presentazione di:
a) un progetto artistico originale,
consistente in un’opera articolata anche in più manufatti e integrata sotto
l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico da:
b) un saggio scritto di 50-100 cartelle
(di 1.800 battute a cartella).
c) Il progetto deve essere svolto svolto
sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per
la parte storico-critico-metodologica. Il progetto dovrà essere discusso
pubblicamente davanti ad una commissione di 5 docenti. Il voto è espresso in
centodecimi. Le caratteristiche di dettaglio della prova finale sono definite
dall’ordinamento didattico di ogni corso di specializzazione e approvato dal
Consiglio Accademico.
10.
La prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella
presentazione di:
a) un progetto di ricerca artistica
originale, di particolare valore, consistente in un’opera articolata anche in
più manufatti e integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e
metodologico da:
b) un saggio scritto di almeno150 cartelle
(di 1.800 battute a cartella).
c)
Il progetto deve essere svolto sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte
artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica. Il
progetto dovrà essere discusso pubblicamente davanti ad una commissione
composta da tutti i docenti del corso e nominata dal Direttore. Il voto è
espresso in centodecimi. Le caratteristiche della prova finale sono definite
dall’ordinamento didattico di ogni corso e approvato dal Consiglio Accademico.
11.
La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un
progetto artistico - culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master
approvato dal Consiglio Accademico, sotto forma di un progetto di produzione
artistica originale consistente in un elaborato artistico e in un e saggio
scritto o scritto-grafico. Il progetto, sotto la cura di 2 diversi relatori,
dovrà dimostrare l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le
finalità del corso, e verrà discusso pubblicamente davanti ad una commissione
di 5 docenti proposti dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal
Direttore dell’Accademia. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti
nell’ordinamento didattico del corso proposto dal Consiglio dipartimentale
competente e approvato dal Consiglio Accademico.
12.
Il relatore (o i relatori) della prova finale deve essere o essere stato al
momento dell’assegnazione della tesi un professore di ruolo o supplente annuale
o contrattista dell’Accademia.
13.
Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o
scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo
studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi onde porre la
commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
14. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello
studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non può
essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o
metodologico o tecnico-artistico.
15. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento
contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata
disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;
16. Per la prova finale di diploma di I e II livello e per i
master, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore
almeno 6 mesi prima delle prove finali di diploma. In tutti gli altri casi la
tesi dovrà essere assegnata almeno 1 anno prima della sua discussione.
17. Per la prova finale di diploma di I e II livello è data
facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali
svolgere la tesi. In nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere
argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della
disciplina.
18. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è
tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito
nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le
previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il
docente o i docenti relatori a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il
lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura
didattica di riferimento.
19. La valutazione della prova finale è espressa in
centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice,
un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla
votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di
profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si
presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore
a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione
delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione
di ammissione. In ogni caso il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici
è assegnato per il 50% alla parte del progetto di carattere
artistico-espressivo e per il 50% alla parte di progetto di carattere
storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale è avanzata alla
commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento
del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può
essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta
e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che
viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per la
eventuale pubblicazione del progetto a cura della Direzione didattica.
20. Le commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione
di quelle relative alla prova finale del corso di Formazione alla Ricerca
Artistica formate da tutti i docenti del corso - da 3 o 5 docenti compresi i
docenti relatori, di cui almeno 1 o 3 di ruolo, e sono nominate dal Consiglio
Accademico con delibera convertita in decreto dal Direttore dell’Accademia. Per
ogni commissione sono nominati inoltre 2 docenti supplenti.
21. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova
finale è il Direttore o docente di I fascia da lui delegato. Possono essere
invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori,
senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno
sempre parte i professori relatori.
22. La prova finale è sempre individuale. Il professore
relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un max. di 2 studenti)
sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione al Consiglio
Accademico. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le
parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una
valutazione individuale.
23. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue
una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione
giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data
della prova fallita e il successivo appello alla quale può presentarsi.
24. I verbali dell’esame finale di diploma, nei quali sono
riportate sinteticamente le valutazioni dei professori relatori e della
commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti
Capo
4 - Qualità della didattica
Art. 19 - Attività di
orientamento e tutorato
1. L’Accademia organizza sinergiche attività di orientamento
e di tutorato.
Art. 19/1a - Attività di orientamento
1. L’attività di orientamento si svolge in entrata in modo da
garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio
corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente; e in uscita, in modo
da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività
professionali sul territorio
2. L’attività di orientamento è svolta sulla base di un piano
annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e
tutorato attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il
servizio è realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente
responsabile designato dal Consiglio Accademico componente dello stesso
Consiglio. Il piano è attuato in entrata con la collaborazione degli istituti
di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e
in uscita con attività di tirocinio e stage presso istituti e aziende attinenti
gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di
orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette
a:
a) contribuire all’orientamento degli
studenti nel corso degli studi;
b) migliorare la qualità delle condizioni
di studio e di apprendimento;
c) favorire la riduzione degli abbandoni,
della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando
nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua
attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
5. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente
all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da
specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia e
approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito
gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a:
a) proporre il piano orario degli
insegnamenti e l’utilizzo degli spazi didattici che viene approvato dal
Consiglio Accademico;
b) redigere il manifesto degli studi che
viene approvato dal Consiglio Accademico;
c) predisporre la guida dello studente cartacea
e on-line;
d) curare la comunicazione dell’Accademia
verso l’esterno.
7. Annualmente in Consiglio Accademico approva il piano
individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento
avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
8. Le attività aggiuntive per attività di orientamento
previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai
docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla
generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto
Integrativo d’Istituto.
9. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate
da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori
amministrativi
Capo
5 - Responsabilità didattiche
Art. 20 - Individuazione delle responsabilità
1. Le
attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e
gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una
efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.
2. Le
responsabilità sono attribuite:
a) Al
Direttore che è responsabile dell’andamento didattico, artistico, scientifico
dell’Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni
ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla
sperimentazione ed alla produzione artistica. Il Direttore definisce
l’organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza.
b) al
Consiglio Accademico che deve:
I. determinare il piano d’indirizzo e la
programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica,
nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario
di riferimento;
II. assicurare il monitoraggio e il
controllo delle attività di cui alla lettera a) determinando i criteri e le
modalità applicative per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle
attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
III. definire le linee d’intervento e di
sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistiche, sentiti
il Collegio dei Professori e
IV. deliberare, in conformità ai criteri
generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, Comma 7, lettera h ed f
della legge 21 dicembre 1999 n. 508 il Regolamento Didattico e il Regolamento
degli Studenti, sentita
V. esercitare le competenze concernenti
il reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all’art. 2, Comma
7, lettera e ed h della legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VI. esercitare ogni altra funzione non
espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione
c) al Nucleo di Valutazione che deve:
I. verificare l’aderenza dei risultati
rispetto agli obbiettivi prefissati. In particolare:
II. valutare i risultati complessivi
dell’attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo
dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e
dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
III. acquisire periodicamente, mantenendone
l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone
conto nella relazione annuale;
IV. redigere una relazione annuale
sull’attività e sul funzionamento dell’istituzione, sulla base dei criteri
generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario,
sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno.
d) alle strutture didattiche intermedie per il coordinamento
delle attività di propria competenza;
e) ai Consigli di corso di studio per la formulazione di
proposte per i programmi, le tipologie didattiche, gli orari e i calendari
delle lezioni e delle prove di profitto;
f) ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento
nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi di governo
e dagli organi collegiali delle strutture didattiche.
Titolo XIII - STUDENTI
Capo
1 - Norme generali
Art. 21 - Rapporto formativo
1.
Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione della stessa da parte
dell’Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono
contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2.
Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità
previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire
lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali
previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione
d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di
crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno
ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.
3. L’iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di
specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli
studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti
ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi
di specializzazione, abilitazione, formazione permanente e ricorrente, stage
eseminari.
5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono
esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli
organi di governo accademici previsti dallo Statuto.
6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di
diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca
artistica; né e ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di
diverso livello.
7. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di
diploma di I o II livello, di diploma specialistico o di master in qualità di
studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in
qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera
accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente
si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di
profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo
entro la durata ordinaria del corso di studi
Art. 21/1a - Immatricolazioni
1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e
II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate
al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo
quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata
entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul
Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e
giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
Art. 21/2a - Iscrizioni e
libretti accademici personali
1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione,
lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di
specifica modulistica e il versamento, entro il termine stabilito dal Consiglio
Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di
scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal Direttore
dell’Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o
l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione, non ha
diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità
versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto
accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in
Accademia in qualità di studente ed efficace come:
a) documento di
riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli
uffici del diritto allo studio;
b) documento contenente il
percorso didattico dello studente;
c) documento comprovante
l’iscrizione all’Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come
documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi
accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o
l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di
carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di
immatricolazione o iscrizione sono nulli.
Art. 21/3a - Immatricolazione
in base a titolo di studio straniero
1. L’Accademia di Roma
applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei
cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché
le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
2.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio
Accademico:
a) determina il numero
massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno
accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e
dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
b) approva, dietro proposta
delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c) emana ogni altra
disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia,
nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella
struttura accademica.
3. La
domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio
straniero è accolta alle seguenti condizioni:
a) che dalla documentazione
pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa
dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per territorio
risulti che il titolo di studio conseguito consente l’accesso, presso le
Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello
che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale
corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area
disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In
quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi
propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.
b) che il titolo di studio
straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui
durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in
vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
4. Apposita commissione di
valutazione composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico provvederà
annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per
l’ammissione ai corsi dell’Accademia portando le risultanze ad approvazione del
Consiglio Accademico.
Art. 21/4a - Iscrizione di diplomati
1. I diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione
ad altro corso di diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della
struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o
debiti pregressi. In via transitoria – fino alla definizione delle strutture
didattiche intermedie di coordinamento – il riconoscimento dei crediti avverrà
da parte della Commissione Crediti Formativi deliberata dal Consiglio
Accademico e nominata con decreto dal Direttore.
2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti
nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il
conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già
posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da
quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4. Salvo diversa disposizione degli organi di governo su
proposta degli organi intermedi di coordinamento, i diplomati di un corso di
pari livello a quello per il quale presentano domanda di iscrizione, sono
soggetti alle prove di ammissione previste solo per le discipline d’indirizzo.
Art. 21/5° - Iscrizione a corsi per frequentare singoli
insegnamenti
1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni
accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi
per poter frequentare singoli insegnamenti fino ad un massimo di 5 per anno
accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini
previsti per le iscrizioni ordinarie.
2. Gli iscritti a corsi
singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione
degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
3. L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di
tasse e contributi ordinari.
Art. 21/6a .- Curricula
e piani di studio individuali
1.
L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune
articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”.
2. Lo
studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali
specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta al Consiglio
di Corso competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale
che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il
piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si
riferisce.
3.
Nel caso in cui lo studente intenda motivatamente modificare, durante il
percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda
del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene
effettuata dal Consiglio di Corso competente.
4. I
termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono
stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture
didattiche intermedie di coordinamento competenti e sono pubblicati nel
Manifesto degli Studi.
Art. 21/7° - Scuola Libera
del Nudo (vedi anche TITOLO IX art.
10)
1.
Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, in ossequio alla propria tradizione
storica, nell’ambito della formazione permanente e ricorrente di cui al Titolo
IX, art 10 del presente regolamento, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di
durata annuale, avente per fine l’apprendimento e la libera esercitazione sul
modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline
artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli
insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’Arte e altre discipline
definite in apposito regolamento di cui alla delibera del Consiglio Accademico
del……2007 per un complessivo numero di 60 CFA..
2. La
frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto
finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.
3.
L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della
disponibilità di spazi didattici, è subordinata annualmente a specifica prova
di attitudinale di accesso deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul
Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili.
La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice di tre
docenti presieduta dal Direttore o docente da lui delegato.
4.
5.
Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e
contributi nella misura prevista da specifica delibera del Consiglio
d’Amministrazione; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.
7. I
candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere
iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova
di accesso.
Capo 2
- Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie
1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando
domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico,
purché l’istanza sia accompagnata, ove richies dall’Accademia di destinazione,
da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia
ospitante ad accogliere la
domanda.
3. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non
comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo
studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il
curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA
acquisiti.
Art. 22/1a - Trasferimenti da altre Accademie
1. La
domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore
didattico, deve pervenire all’Accademia di Roma entro il 31 dicembre di ogni
anno accademico.
2.
Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il
curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per
le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare
allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni
singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il
Consiglio del corso di diploma delibera il riconoscimento degli studi svolti
presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione:
a) di eventuali debiti
formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino
elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi
presso l’Accademia di Roma;
b) di eventuali crediti
formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani
di studio attivati dall’Accademia di Roma.
4.
Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono
comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai
diversi indirizzi.
Art. 22/2a - Passaggi di
scuola
1. È consentito allo studente il passaggio da una scuola ad
un’altra scuola del medesimo livello del medesimo dipartimento, previa domanda
inoltrata al Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto
degli Studi.
2. Il passaggio da una scuola ad un’altra scuola del medesimo
livello del medesimo dipartimento, è consentito solo a conclusione dell’anno
accademico e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti
vengono riconosciuti ai fini della nuova scuola scelta (del medesimo livello
del medesimo dipartimento) solo se in essa previsti, fermo restando l’obbligo
dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera
durata della nuova scuola.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno
diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il passaggio a
qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2.
Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture
didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro
nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di
ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.
Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi
1. È consentita la presentazione di apposita istanza di
riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle
seguenti condizioni:
a) in possesso di titolo universitario;
b) in possesso di titoli accademici
conseguiti all’estero;
c) in possesso di titoli equipollenti agli
studi universitari o accademici.
2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
a)
presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con
l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b) presentazione dei programmi didattici
di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
c) presentazione della certificazione
ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
a) la convalida totale o parziale dei
crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative
eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il
riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
b) la convalida parziale dei crediti
acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza
convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli
insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto
sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività
Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono
riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello
studente.
Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi
1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per
uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie
straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di
dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi
per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza a servizio militare,
servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi
continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo
di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo
di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha
facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i
diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al
Direttore dell’Accademia allegando:
a) curriculum accademico svolto;
b) versamento di tasse e contributi per
ogni annualità di interruzione di studi
c) versamento di tasse, contributi e
oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda
Art. 24/1a - Rinuncia agli
studi
1. Lo
studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi
ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di
tasse e contributi arretrati.
2. La
rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le
vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo
studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni
relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale
dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
Art. 25 - Decadenza della qualifica di studente
1. Lo
studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per
un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella
decadenza dalla qualifica di studente.
2.
Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo
regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente
fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo
numero di anni di cui al precedente comma.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di
certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali
certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è
incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi
accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza
l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia
superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova
finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua
posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
Art. 25/1a – Cessazione della
qualifica di studente
1. La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
a) conseguimento del titolo di studio;
b) trasferimento ad altra Accademia;
c) rinuncia agli studi;
d) decadenza.
Capo 3
– Titoli Accademici
Art. 26 – Rilascio dei Diplomi accademici
1. I
titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Belle arti di
Roma sono rilasciati dal Direttore didattico.
2. Le
pergamene rappresentative del titolo finale sono sottoscritte, oltre che dal
Direttore didattico o suo delegato, anche dal Direttore amministrativo o suo
delegato. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica
alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 26/1a - Riconoscimento
di titoli accademici stranieri
1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il
riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano
l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento
mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle
condizioni previste dall’accordo e all’emanazione di decreto direttoriale di
riconoscimento.
3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al
Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.
4. L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è
tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in
lingua italiana, altri documenti di rito:
a) certificazione degli esami
di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli
eventuali crediti formativi acquisiti;
b) programmi dettagliati degli
insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
c) il titolo di scuola superiore che ha
consentito l’iscrizione all’Accademia.
5. Apposita commissione di valutazione, designata dal
Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande e alla stesura della relazione
di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico
delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di
riconoscimento dell’equipollenza.
6. Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito
parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un
riconoscimento parziale del curriculum degli studi.
Art. 26/2a - Rilascio di
titoli congiunti
1. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può
rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L’Accademia, sentito il MUR, nell’ambito del “Processo di
Bologna”, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure
amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività
formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai
fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per
l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate
dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate,
dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi
Direttori o rappresentanti legali delle Istituzioni partner.
Art. 26/3a - Certificazioni
dei titoli di studio
1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato
all’interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione,
di corso di formazione alla ricerca artistica e di master accademico in
originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia certificazione che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei (Diploma
Supplement), le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico
seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
Capo 4
- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 27 - Sanzioni disciplinari
1. Spetta al Direttore e al Consiglio Accademico la
giurisdizione disciplinare sugli studenti che è esercitata anche per fatti
compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quanto essi siano
riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza
pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di
mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più
corsi;
c) sospensione da uno o più esami di
profitto per un determinato periodo;
d) esplusione temporanea dall’Accademia,
fino ad un max. di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e) radiazione dell’Accademia.
3. Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma
vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni
di cui alle lett. b),c),d),e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di
relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b),c),d),e) lo
studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico
almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio
Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere
audizione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese
esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera
accademica dello studente.
7. La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione
dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.
Titolo XIV - DIRITTO ALLO
STUDIO
Art. 28 - Diritto allo studio
1. L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso
agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da
parte degli studenti capaci e meritevoli mediante
l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un
insieme di interventi anche di natura economica.
2. L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul
diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò
preposti.
3. L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse
di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di
borsisti:
a) aiuto tecnici di laboratorio e aiuto
tecnici dei servizi;
b) studenti iscritti corsi di
specializzazione;
c) studenti iscritti a corsi di formazione
alla ricerca artistica;
d) corsi di ricerca post-dottorato
4. La regolamentazione di cui al presedente comma è approvata
dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche
interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza. E’ emanata con decreto direttoriale.
Art. 29 - Studenti diversamente abili
1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività
didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le
misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria
di studenti.
Titolo XV - COMUNICAZIONE E
PUBBLICITÀ
Art. 30 - Comunicazione
1. L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate,
adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come
strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli
utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di
Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della
comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento
delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
a) comunicazioni scritte a cura degli
uffici dell’Accademia;
b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni
curate dal servizio Tutorato e orientamento;
c) comunicazioni mediante mezzi
d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza
dell’Accademia;
d) comunicazioni per via telematica a cura
del servizio Tutorato e Orientamento
Titolo XVI - NORME FINALI E
TRANSITORIE
1. Il presente regolamento è stato redatto in assenza delle
necessarie normative di riconoscimento e articolazione delle strutture
didattiche intermedie di coordinamento.
2. Pertanto, tutte le formulazioni del presente regolamento
che dovessero in futuro essere in contrasto con decreti ministeriali di
riconoscimento delle funzioni e delle competenze di Dipartimenti, Scuole e
Corsi, sono da ritenersi provvisorie e soggette a revisione.
5. Fino a quando non saranno
emanate nuove norme ministeriali, la composizione dei Consiglio di Corso, dei
Consiglio di Scuola, e dei Consigli di Dipartimento, obbedisce alla regola per
la quale ciascun docente dovrà scegliere un solo Dipartimento di appartenenza,
all’interno del quale potrà scegliere
a) un corso e una scuola di primo
livello;
b) un corso nella stessa scuola (del
primo livello) di secondo livello;
c) un corso di formazione alla ricerca
artistica appartenente alla stessa scuola degli altri due corsi
6. All’interno dello stesso dipartimento lo stesso docente
può partecipare a pieno titolo (per l’elezione attiva e passiva – se prevista -
degli organi di coordinamento e all’attività di proposta) ai Consigli di Corso
e di Scuola di altro livello di studi.
7. Anche se lo stesso docente potrà insegnare in Scuole e
Corsi di altro dipartimento la funzione elettiva e propositiva è limitata
all’interno del Dipartimento prescelto.
8. Fanno eccezione a questa normativa i Consigli di corso
istituiti nell’ambito di Corsi abilitanti, Master, di Corsi per