STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
ROMA
(approvato dal M.I.U.R con Decreto Direttoriale del 21/07/2004,
n.228)
Indice
Articolo 1. Finalità e
attività dell’Accademia.
Articolo 2. Ordinamento della
didattica.
Articolo 3. Natura giuridica,
dotazioni e gestione finanziaria.
Articolo 4. Denominazione e
segni distintivi.
Articolo 5. Organi
dell’Accademia.
Articolo 8. Il Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 9. Consiglio
Accademico.
Articolo 10. Collegio dei
Professori.
Articolo 11. Consulta degli
Studenti.
Articolo 12. Collegio dei
Revisori.
Articolo 13. Nucleo di
Valutazione.
Articolo 14. Strutture
didattiche e di ricerca dell’Accademia.
Articolo 17. Amministrazione
dell’Accademia.
Articolo 18. Direttore
Amministrativo.
Articolo 19. Economato e
Segreteria didattica.
Articolo 21. Collegio di
Garanzia.
Articolo 22. Autonomia
regolamentare dell’Accademia.
Articolo 23. Approvazione e
modifiche dello Statuto.
Articolo 24. Inizio dell’Anno
Accademico e suo calendario.
Articolo 25. Pubblicità delle
deliberazioni.
Articolo 26. Trasparenza
delle deliberazioni.
Articolo 27. Incompatibilità e decadenza.
Articolo 28. Norme finali e
transitorie.
STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
1.
L’Accademia di Belle Arti di Roma (l’”Accademia”), è sede primaria
d’istruzione per l’alta formazione e per la ricerca nel campo delle arti
visive. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell’espressione
creativa contemporanea, perseguendo ed incrementando il ruolo cosmopolita della
Città e dell’Istituto attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di
scambi culturali tesi alla reciproca crescita artistica e culturale.
2.
L’Accademia, che vanta la propria discendenza dalle antiche botteghe
dell’arte e dalle accademie rinascimentali e da quella di San Luca in
particolare, cura la conservazione delle metodologie artistiche tradizionali e
sviluppa la ricerca e l’applicazione di nuove tecniche e tecnologie volte ad
ampliare l’offerta didattica in funzione formativa e creativa.
3.
L’Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel
rispetto della libertà d’insegnamento ai sensi dell’art. 33 della Costituzione
e dei principi generali fissati dalla normativa vigente. L’Accademia garantisce, altresì, la libertà
dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte
artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano
l’istituzione.
4.
L’Accademia organizza, gestisce e fornisce, autonomamente o in
collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, su scala nazionale ed
internazionale, servizi di formazione e di aggiornamento professionale nonché
servizi culturali integrati, di assistenza e di produzione artistica ed ogni
altra attività propositiva nel campo delle arti. L’Accademia può attribuire
borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di
sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti visive.
5.
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e
la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la
diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli
allievi, l’Accademia può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni
dedicate, partecipare a qualsiasi forma associativa, anche di natura
consortile.
6.
L’Accademia, nel perseguimento delle finalità di sviluppo ed integrazione
delle culture, può aderire a qualsiasi iniziativa, anche consortile, promossa
da istituzioni Universitarie esistenti e costituende.
1.
L’Accademia provvede a tutti i livelli d’istruzione e formazione nei
settori di propria competenza, secondo quanto definito dal comma 1 del
precedente articolo, in ossequio ai principi generali che regolano l’Alta
Formazione Artistica e Musicale.
2.
L’Accademia rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio
previsti dall’art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
1.
L’Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e non
persegue scopi di lucro.
2.
L’Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa
nonché finanziaria e contabile, nell’ambito delle leggi che la disciplinano e del
presente Statuto.
3.
Oltre alle entrate derivanti dalla iscrizione ai corsi tenuti
dall’Accademia ed ai contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti
territoriali, costituiscono entrate dell’Accademia le donazioni provenienti da
qualsivoglia soggetto, pubblico o privato, finanziamenti, contributi e
sovvenzioni di Enti sovranazionali ed internazionali, nonché i proventi
derivanti dall’apertura al pubblico del Museo e della Biblioteca ed i ricavi
della vendita o dello sfruttamento economico delle opere artistiche comunque
realizzate nello svolgimento dei propri fini istituzionali. Per gli
investimenti l’Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste
dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4.
La gestione finanziaria dell’Accademia coincide con l’anno solare ed è
conforme a quanto previsto dalla legge.
1.
Il logo o emblema dell’Accademia di Belle Arti di Roma è
costituito dal disegno della pianta dell’edificio, a ferro di cavallo, sede
dell’Accademia stessa, eretto nel 1845 da Pietro Camporese. Le modalità di
utilizzo del logo e degli altri segni distintivi dell’Accademia sono
disciplinati dal Regolamento Generale dell’Accademia.
2.
L’Accademia di Belle Arti di Roma può utilizzare il proprio
nome anche in forma di acronimo, o scegliere il solo toponimo “Ferrodicavallo”
o “Ferro di cavallo” oppure “Accademia di Ripetta” per designare se stessa e le
proprie attività, ovvero altri segni distintivi.
3.
Ai Docenti dell’Accademia collocati a riposo che si siano
distinti nel corso della loro carriera accademica per la storia ed il prestigio
dell’Istituzione, potranno essere conferiti dal Consiglio d’Amministrazione,
sentito il
1.
Sono
organi dell’Accademia:
- il Presidente
- il Direttore
- il Consiglio di Amministrazione
- il
- il Collegio dei Revisori
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Professori
-
2.
Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il
collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una volta sola.
3. I limiti dei
compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono fissati
secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 2003
n. 132.
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia, salvo quanto previsto dall’art.
7, comma 2.
2.
Il Presidente, in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione fissandone l’ordine del giorno;
b) dà esecuzione alle delibere del
Consiglio di Amministrazione nelle materie di propria competenza;
c) cura il coordinamento ed intrattiene
rapporti con qualsiasi soggetto, di natura pubblica o privata, per le
iniziative volte a potenziare le attività dell’Accademia che non rientrino
nella competenza del Direttore;
d) adotta, in casi di particolare e
comprovata urgenza e necessità, in via provvisoria i provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del
successivo Consiglio di Amministrazione;
e) designa il Presidente del Collegio di
Garanzia;
3.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
svolte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
4.
Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di
soggetti, designata dal
Il
1.
Il Direttore è il garante del prestigio anche
internazionale dell’Accademia e dell’autonomia della ricerca artistica.
2.
Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico,
artistico, scientifico dell’Accademia e ne ha la
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto
terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla
produzione artistica.
3.
Il Direttore in particolare:
a)
convoca e presiede il
b)
dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dell’Accademia
riguardanti le materie di sua competenza, stipula i contratti e le convenzioni
di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto stabilito dal Consiglio
di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo
specifico fine, presenta al Ministro le relazioni periodiche e i piani previsti
dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica;
c)
esercita l’azione disciplinare nei confronti del personale
docente e degli studenti;
d)
definisce l’organizzazione della didattica e vigila sulla
sua osservanza;
e)
nomina un vice-Direttore scelto fra i Professori di ruolo,
determinandone le relative competenze;
f)
nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
sulla copertura finanziaria e sentito il
g)
provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità
in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del
4.
Il Direttore può essere esonerato dagli obblighi didattici
e di ricerca, qualora ne faccia esplicita richiesta, e gli è attribuita
un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Accademia.
5.
Il Direttore è eletto dal corpo docente dell’Accademia e dagli assistenti, secondo le
disposizioni del Regolamento generale dell’Accademia, tra i Professori di ruolo
di insegnamenti fondamentali o di insegnamenti complementari anche di altre
Istituzioni, di indiscussa fama e prestigio in possesso di particolari
requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento previsto
dall’art. 2, Comma 7 lett. a)
della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dal Regolamento Generale dell’Accademia.
1.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque
componenti, salva l’integrazione di cui al successivo comma 3 del presente
articolo.
2.
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: il
Presidente, il Direttore, un docente dell'Accademia designato dal
3.
Il Consiglio di Amministrazione è integrato da un massimo
di due componenti nominati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni ed
organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che
contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Accademia
per
una quota non inferiore a quella stabilita con specifico decreto dello stesso
Ministro.
4.
Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore
Amministrativo con voto consultivo.
5.
Il Consiglio di Amministrazione, anche in attuazione delle
linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della
produzione definite dal
In particolare, è compito del Consiglio
di Amministrazione:
a)
deliberare lo Statuto e i regolamenti di gestione interna
ed organizzazione, sentito il
b)
definire la programmazione della gestione economica
dell’Accademia;
c)
approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni
e il rendiconto consuntivo;
d)
definire l’organico del personale docente e non docente
secondo la disponibilità di bilancio e su proposta del
e)
vigilare sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione mirando a favorire le
esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee
programmatiche definite dal
f)
assicurare i mezzi necessari allo svolgimento delle
funzioni della Consulta degli Studenti di cui al successivo art. 13;
g)
deliberare la partecipazione dell’Accademia a forme
associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la
costituzione e la partecipazione a fondazioni;
h)
deliberare su ogni altra materia che non rientri nella
competenza degli altri organi dell’Accademia.
6. Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente con avviso scritto inviato anche a mezzo telefax o
altro mezzo informatico, almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente
l’ordine del giorno. Le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice quale che
sia il numero dei presenti. E’ richiesta la presenza di almeno quattro
membri per l’approvazione dei Regolamenti e per le deliberazioni di cui alle
lettere a), b), c), d).
In caso di parità di voto prevale il
voto espresso dal Presidente. L’astensione si intende come voto contrario.
7.
I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo
cesseranno dalla carica, saranno sostituiti da parte di coloro che li hanno
nominati o designati e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione.
1.
Il
2.
Fanno parte del
Il previsto requisito di “almeno
quattro (4) anni di servizio di ruolo” per il godimento dell’elettorato passivo
potrà essere successivamente modificato in conformità ai “requisiti di comprovata
professionalità” che saranno stabiliti con l’emanando regolamento ministeriale
di cui all’art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999 , n. 508 e,
correlativamente dell’emanando Regolamento generale dell’Accademia.
3.
Il
4.
E’ compito del
a) determinare il piano d’indirizzo e la
programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica,
nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario
di riferimento;
b) assicurare il monitoraggio e il
controllo delle attività di cui alla lettera a) determinando i criteri e le
modalità applicative per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle
attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
c) definire le linee d’intervento e di
sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistiche, sentiti
il Collegio dei Professori e
d) deliberare, in conformità ai criteri
generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, Comma 7, lettera h
ed f della legge 21 dicembre 1999 n.
508 il regolamento Didattico e il regolamento degli studenti, sentita
e) esercitare le competenze concernenti
il reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’art. 2, Comma
7, lettera e ed h della legge 21
dicembre 1999 n. 508;
f) esercitare ogni altra funzione non
espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione
5. Il
6. L’astensione
si intende come voto contrario.
7. Qualora per
qualsiasi motivo nel corso del mandato taluni dei componenti del
1.
Il Collegio dei Professori è composto dall’intero corpo docente in servizio
presso l’istituzione e costituisce il corpo elettorale per l’elezione degli
organi secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2.
Il Collegio dei Professori è presieduto dal Direttore che lo deve convocare
almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’Anno Accademico
3.
Il Collegio dei Professori potrà inoltre essere convocato dal Direttore
qualora egli ne ravvisi la necessità in relazione alle decisioni che questi
ritenga debbano essere condivise dall’intero corpo docente, nonché qualora un
terzo dei componenti il Collegio dei professori ne richieda la convocazione.
4.
Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto all’attività del
5.
Alla fine di ogni Anno Accademico, il Collegio dei Professori produce una
relazione sull’andamento dell’attività dell’Accademia
1.
2.
Della Consulta degli Studenti fanno parte studenti eletti dal corpo
studentesco secondo quanto previsto dal Regolamento generale dell’Accademia.
3.
4.
5.
1.
La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori, sono quelle
individuate dall’Art. 9 comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
2.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui uno è designato
dal Ministro dell’Economia, che lo presiede, e due sono designati dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3.
I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei
requisiti di cui al D.Lgs. 27.1.1992 n. 88
4.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espleta i controlli di regolarità amministrativa e
contabile di cui all’art. 2 del D. L.vo 30.7.1999 n. 286.
5.
Il Collegio dei Revisori assiste alla seduta del Consiglio di
Amministrazione convocata per la deliberazione del bilancio consuntivo; può
assistere a qualunque seduta del Consiglio di Amministrazione.
6.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.
1.
Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
2.
E’ compito del Nucleo di Valutazione verificare l’aderenza
dei risultati rispetto agli obbiettivi prefissati. In particolare:
a)
valuta i risultati complessivi dell’attività scientifica e
di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo
ottimale delle risorse;
b)
acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le
opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella
relazione annuale;
c)
redige una relazione annuale sull’attività e sul
funzionamento dell’istituzione, sulla base dei criteri generali determinati dal
comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la
relazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno.
3.
L’Istituzione assicura al nucleo di valutazione l’autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie,
nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a
tutela della riservatezza.
1.
Il regolamento didattico disciplina l’organizzazione interna delle
strutture didattiche e di ricerca,
le rispettive funzioni e competenze, nonché le modalità di istituzione e
funzionamento di ognuna di esse.
1.
Il Museo, che raccoglie il patrimonio culturale e artistico proveniente dai
concorsi del Pensionato Artistico Nazionale indetti dal 1891 al 1939 è una
struttura al servizio dei docenti e degli studenti dell’Accademia aperta al
pubblico, regolata secondo le modalità di organizzazione, gestione e
funzionamento indicate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il
2.
La dotazione del Museo potrà essere incrementata attraverso l’acquisizione
di opere di particolare interesse storico e le donazioni degli artisti che
entreranno a far parte del corpo docente e degli studenti, la cui
significatività artistica è rimessa alla valutazione di una commissione
appositamente istituita.
3.
La gestione del Museo potrà essere affidata a fondazioni, istituzioni e
comunque a soggetti in possesso di adeguata professionalità nella gestione di
beni culturali e museali, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
sentiti il
4.
La individuazione del soggetto cui affidare la gestione di cui al comma
precedente, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
della normativa vigente.
1.
2.
L’organizzazione, la gestione e le
modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, sentiti il
3.
La gestione della Biblioteca potrà essere affidata ai soggetti e secondo le
modalità previste per l’affidamento della gestione del Museo.
L’organizzazione degli uffici cui è attribuita la
gestione amministrativa e contabile
dell’Accademia è disciplinata con apposito regolamento adottato ai sensi
dell’art. 13 del D.P.R. 28 febbraio
2003, n. 132.
1.
Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività
d’indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, cura
il buon andamento del lavoro e il sollecito espletarsi dei procedimenti
amministrativi, nel rispetto della normativa vigente e secondo le disposizioni
del Consiglio di Amministrazione. Egli è responsabile della gestione
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile
dell’Accademia.
2.
Nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
alle dipendenze dell’Accademia, al Direttore Amministrativo compete:
a) sottoporre al Consiglio di
Amministrazione dell’Accademia proposte relative all’organizzazione
dei servizi del personale non docente;
b) definire l’orario di servizio di
apertura al pubblico degli uffici e l’organizzazione dell’orario di lavoro;
c) provvedere, nel rispetto della
normativa contrattuale vigente, all’attribuzione dei trattamenti economici
accessori spettanti al personale non docente.
3.
Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni
previste dalla legge e dal Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità.
4.
L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente
dell’Accademia o di altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando,
che sia in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva. I
requisiti di professionalità del Direttore Amministrativo sono stabiliti dal
Regolamento Generale dell’Accademia in conformità delle disposizioni vigenti.
L’organizzazione,
la funzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell’ufficio
Economato e della Segreteria didattica
sono definite dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
28 febbraio 2003 n. 132.
1.
L’Archivio è la memoria storica dell’Accademia. Tutti i contratti, gli atti
contabili, amministrativi e didattici devono essere comunicati all’Archivio che
ha l’obbligo di conservarli.
2.
Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità per la ricognizione
della documentazione attualmente esistente nell’archivio anche al fine di
individuare i documenti di rilevanza storica per la ricostruzione dei percorsi
delle tendenze dell’evoluzione dell’arte italiana del Novecento da far
confluire nel patrimonio della Biblioteca.
3.
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità di organizzazione e
di funzionamento dell’Archivio.
1.
Il Collegio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze
provenienti da tutte le componenti
dell’Accademia e riguardanti il rispetto della legge e la corretta applicazione
dello Statuto ed invia ai competenti organi una relazione accompagnata da un
proprio dettagliato parere.
2.
Il Collegio di Garanzia è composto da un componente del
Consiglio di Amministrazione indicato dal Presidente, che lo presiede, uno
eletto dal
3.
L’organizzazione ed
il funzionamento del Collegio di Garanzia sono disciplinati dal Consiglio di
Amministrazione.
1.
In conformità all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio
2003 n. 132 ed a quanto previsto dal
presente Statuto l’Accademia detta norme di organizzazione e di funzionamento
con i seguenti regolamenti:
a)
Regolamento Generale d’Accademia;
b)
Regolamento Didattico;
c)
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
d)
Regolamento degli Studenti.
2.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la
redazione di ulteriori regolamenti.
3.
Il Regolamento Generale ed il Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità sono deliberati dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
4.
Il Regolamento generale disciplina nel rispetto delle
materie riservate dallo statuto agli altri regolamenti, l’assetto generale
dell’istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e
regolamentari.
5.
In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è
deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli
Studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
6.
Il regolamento didattico ed il regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati con le modalità di cui
all’art. 14, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
7.
Il Regolamento degli Studenti è deliberato dal
1.
In sede di prima applicazione lo Statuto è approvato dal
Consiglio di Amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti,
sentito il Collegio dei Professori e successivamente inviato al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la definitiva
approvazione.
2.
Per ogni modifica dello Statuto si procederà secondo quanto
previsto dall’art. 7, comma 6, lett. a) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
1.
L’Anno Accademico inizia il 1° novembre e finisce il 31 ottobre.
2.
Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il
1.
Tutte le deliberazioni previste dal presente Statuto debbono essere
pubblicate mediante affissione all’albo dell’Istituzione.
2.
Lo Statuto e tutti i Regolamenti, il Calendario dell’Anno
Accademico e il relativo Orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché
le iniziative culturali dell’Accademia devono essere accessibili a chiunque ne
faccia richiesta e devono essere resi noti mediante pubblicazione sull’albo,
sulla guida didattica o altro mezzo idoneo.
1.
È garantito a
chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti
l’attività dell’Accademia, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto
1990 n. 241.
1.
All’interno dell’organizzazione dell’Accademia, nessuno può assumere più di
una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di
diritto a norma di legge o di statuto. Non possono fare parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Accademia, i componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie.
2.
Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli
organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo,
decade dal mandato di cui è investito. La decadenza di cui al presente comma
non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti
di diritto.
1.
Entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, si
procederà all’avviamento delle procedure per la costituzione degli organi
collegiali di cui al precedente art.
2.
Il
3.
Il Presidente provvederà a richiedere al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca la nomina del membro del Consiglio di
Amministrazione di sua spettanza.
4.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.
a)è eleggibile il professore di ruolo,
che abbia una anzianità non inferiore a sette anni di servizio quale titolare
di Insegnamenti fondamentali o di Insegnamenti complementari presso l’Accademia
o altre Istituzioni, che abbia partecipato in qualità di artista o curatore a
eventi artistici e culturali di rilevanza almeno nazionale, o sia in possesso
di titoli di rilievo nell’ambito della storia dell’arte, della critica e della
catalogazione o di titoli equivalenti nel campo della cultura e delle arti
visive e che abbia svolto funzioni di direzione di strutture o abbia gestito
attività o procedimenti anche non direttamente dedicati alle arti visive;
b) è eletto il candidato che abbia riportato
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei
candidati risulti eletto, si procede ad una seconda votazione limitata ai due
candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti: è eletto il candidato
che ha riportato il maggior numero dei voti espressi.
La votazione avviene con voto segreto;
dal numero dei voti espressi, si escludono le schede bianche e le schede nulle.
Le operazioni elettorali sono indette e regolate dal Presidente.
5.
Il Direttore emana le disposizioni necessarie a dare attuazione agli
adempimenti di cui al presente articolo.
6.
Al fine di assicurare la più opportuna continuità gestionale,
amministrativa e didattica nonché di consentire al Presidente l’adeguato
supporto, il Direttore in carica alla data di approvazione del presente Statuto
cessa contestualmente alla fine dell’Anno Accademico 2003-2004.
7.
Gli organi eletti ai sensi del presente articolo assumeranno le proprie
funzioni a seguito di delibera del Presidente che dichiara lo scioglimento
degli organi sostituiti.
8.
In sede di prima applicazione l’incarico di Direttore Amministrativo è
confermato al Direttore in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione.