ELEZIONI - Regolamento elettorale delle strutture didattiche (22/02/2011)

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
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Direzione
Prot. 2138/Hc2 Roma, 21/02/2011 D.D. n. 323
Il Direttore
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici;
VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n. 89 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.M. n. 123 del 30 settembre 2009, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti;
VISTI gli' Artt. 14 dello Statuto e il Titolo IV- STRUTTURA DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 7/1c del Regolamento Didattico - che ne disciplina l'organizzazione interna, le rispettive funzioni e competenze, nonché le modalità di istituzione e funzionamento di ognuna di esse;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 229 - MIUR/AFAM del 1 dicembre 2010;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 168 del 02.02.2011;
RITENUTA la necessità di dover provvedere in via sperimentale all'individuazione dei Responsabili delle Strutture Didattiche che resteranno in carica fino all'approvazione ministeriale del Regolamento Didattico;
Decreta
il Regolamento Elettorale delle Strutture Didattiche
Art. 1 - Indizione delle elezioni.
Sono indette le elezioni dei Responsabili dei Dipartimenti e delle Scuole:
1- Dip. Arti Visive
Scuole di: Decorazione; Grafica; Pittura; Scultura
2- Dip. Progettazione e Arti Applicate;
Scuole di: Scenografia; Progettazione artistica per l'impresa; Nuove tecnologie dell'arte; Restauro*
3- Dip. Comunicazione e Didattica dell'Arte;
Scuole di: Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo **; Didattica dell'Arte
Art. 2 - Indizione delle elezioni
Le elezioni delle Strutture Didattiche dell'Accademia di Belle Arti di Roma sono indette per il 23.03.1011 la cui data è resa pubblica almeno venti giorni prima della data fissata.
La data delle elezioni è altresì pubblicizzata in forma idonea attraverso il sito telematico dell'Istituto.
Art. 3 - Modalità di Afferenza
Fino a quando non saranno emanate le norme ministeriali, la composizione del Consiglio di Corso, del Consiglio di Scuola e dei Consigli di Dipartimento, obbedisce alla regola per la quale ciascun docente afferisce ad una delle 10 scuole che a loro volta compongono i 3 dipartimenti.
Entro la data di 12.03.2011 i Coordinatori, i referenti dei Corsi di Diploma ed i Professori inoltrano a strutturedid@accademiabelleartiroma.it le dichiarazioni di afferenza alle Scuole e ai Dipartimenti.
Il CA si riserva di effettuare eventuali rettifiche d'ufficio allo scopo di garantire un equilibrato svolgimento delle attività organizzative e progettuali di ogni singola Scuola.
Nel momento in cui si afferisce ad una Scuola, si sceglie l'appartenenza al Dipartimento.
All'interno dello stesso Dipartimento il docente partecipa a pieno titolo all'elezione attiva e passiva delle Strutture Didattiche, anche se potrà insegnare in Scuole e Corsi di altro Dipartimento.
La funzione elettiva e propositiva è limitata all'interno del Dipartimento prescelto.
Art. 4 - Commissione e Seggio Elettorale
E' istituita con Decreto Direttoriale una Commissione e Seggio Elettorale, composta da 3 docenti designati dal Consiglio Accademico: uno per gli insegnamenti teorici, uno per gli insegnamenti teorico-pratico, uno per gli insegnamenti laboratoriali.
La Commissione/Seggio Elettorale elegge il Presidente .
I componenti sono incompatibili con la qualità di candidati alle elezioni.
Alla Commissione/Seggio Elettorale spetta:
- curare la tenuta delle liste elettorali e dell'elenco dei
candidati;
- redigere le schede con i nominativi dei candidati;
- gestire le operazioni di voto;
- pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali;
- collazionare i risultati pervenuti dai seggi e procedere alla proclamazione degli eletti.
Art. 5- Liste elettorali
1. Le liste elettorali constano di due elenchi di nominativi
presentate su apposito manifesto:
a) uno per il responsabile di Dipartimento;
b) uno per il responsabile di Scuola.
Art. 6 - Candidature
Le candidature del personale alle cariche debbono essere
presentate, entro le ore 12 del 7° giorno precedente il giorno
delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta dal candidato
indirizzata a strutturedid@accademiabelleartiroma.it.
Art. 7 - Modalità di voto
Il voto è personale, eguale, libero e segreto.
E' possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti che non figurino nel manifesto di cui all'art. 4 rendono nullo il voto.
Art. 8 - Operazioni di voto
- le operazioni di voto si svolgono il giorno 23.03. 2011.
- il seggio resta aperto fino al completamento delle votazioni e comunque non oltre le ore 16.00 dello stesso giorno.
- il Presidente della Commissione/Seggio Elettorale cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore delle schede e della matita, per l'espressione dei voti che gli competono;
- egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco, nel quale èregistrata la afferenza del medesimo alla Scuola e al Dipartimento per il quale vota;
- le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati;
- effettuata la votazione, la scheda va ripiegata ed inserita nell'urna relativa alla categoria di eleggibili cui si riferisce;
- alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato;
- gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.
Art. 9 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza di tutti i
componenti del seggio, in seduta pubblica, appena terminate le
operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza
soluzione di continuità.
Al termine delle operazioni di scrutinio, la
Commissione/Seggio Elettorale procede alla proclamazione degli
eletti. Essa redige il processo verbale dell'attività compiuta, che
trasmette al Direttore, unitamente alle schede elettorali
previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai
componenti della Commissione. Di tutte le operazioni compiute nel
processo verbale, deve tra l'altro,
risultare:
-
il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato;
Spetta alla Commissione/Seggio Elettorale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.
Art. 10 - Pubblicazione dei risultati elettorali e
ricorsi
I risultati elettorali, accertati dalla
Commissione/Seggio Elettorale, sono resi pubblici con affissione
all'albo e sul sito
telematico.
Entro i 7 giorni successivi può essere proposto ricorso in
opposizione alla Commissione/Seggio Elettorale, la quale decide
entro 10 giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata mediante
affissione nell'albo. Di essa viene, altresì, data notizia al primo
firmatario del ricorso.
Avverso la pronuncia della Commissione/Seggio Elettorale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Consiglio Accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione/Seggio Elettorale.
Art. 11 - Sostituzione degli eletti
In caso di dimissioni, perdita dei requisiti previsti dal
Regolamento, o comunque, cessazione dalla carica per qualunque
ragione, subentra, fino al termine del mandato del componente da
sostituire, il candidato risultato primo dei non eletti.
Art.12 - Norme transitorie.
Gli eletti rimarranno in carica fino all'emanazione del Regolamento Didattico previsto dall'art.14 del D.P.R. 132/2003 e comunque non oltre l'anno accademico 2012/2013.
*scuola da progettare ; ** responsabile della scuola già individuato.
Il Direttore
F.to Gerardo Lo Russo
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